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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 dicembre 1995, n. 586

Regolamento recante modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 1996-03-23 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 23-3-1996
al: 8-10-2010
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                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista  la  legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione
di  spesa  per la costruzione di alloggi di servizio per il personale
militare e disciplina delle relative concessioni;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  recante  misure di
razionalizzazione  della  finanza pubblica ed, in particolare, l'art.
43,  comma  1,  il  quale  demanda  ad un regolamento ministeriale la
definizione   delle   modalita'   per   la  concessione  di  proroghe
termporanee  al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate
da parte degli utenti che hanno perso titolo alla concessione;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 28 settembre 1995;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, in
data 30 novembre 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente  regolamento  si  applica  ai  seguenti alloggi di
servizio delle Forze armate di cui all'art. 6, numeri 1, 2 e 3, della
legge 18 agosto 1978, n. 497:
    a)  alloggi  di  servizio  gratuiti  per  consegnatari  e custodi
(ASGC);
    b)  alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi
locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
    c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie
dei militari (AST).
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - Il testo della legge 18 agosto 1978, n.  497,  recante
          "Autorizzazione  di  spesa per la costruzione di alloggi di
          servizio per  il  personale  militare  e  disciplina  delle
          relative   concessioni"   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 245 del 1 settembre 1978.
             - Il testo del comma  1  dell'art.  43  della  legge  23
          dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 16 gennaio 1995 - suppl.  ordinario) e' il seguente:
             "Art.  43  (Alloggi militari e delle Forze di polizia) -
          1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli
          alloggi costituenti il patrimonio abitativo  della  Difesa,
          fermo  restando  la gratuita' degli alloggi di cui al n. 1)
          dell'art.  6  della  legge  18  agosto  1978,  n.  497,   e
          l'esclusione  di  quelli  di  cui  al  n.  2)  del medesimo
          articolo,  il  cui  importo  sara' determinato dal Ministro
          della difesa con proprio decreto da emanare entra  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, si applica un canone determinato su  base  nazionale
          ai  sensi  dell'art. 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497,
          ovvero, se piu' favorevole all'utente,  un  canone  pari  a
          quello  derivante dall'applicazione della normativa vigente
          in materia di equo canone. Alla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  agli utenti non aventi titolo alla
          concessione dell'alloggio, fermo restando  per  l'occupante
          l'obbligo  di rilascio, viene applicato, anche se in regime
          di proroga,  un  canone  pari  a  quello  risultante  dalla
          normativa  sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per
          un reddito annuo lordo  complessivo  del  nucleo  familiare
          fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito
          lordo  annuo  complessivo  del  nucleo familiare oltre i 60
          milioni  di  lire.    L'Amministrazione  della  difesa   ha
          facolta'   di  concedere  proroghe  temporanee  secondo  le
          modalita' che saranno definite con apposito regolamento  da
          emanare,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
          difesa.  Agli  utenti,  che  si  trovano  nelle  condizioni
          previste  dal  decreto ministeriale, attuativo dell'art. 9,
          comma 7, della legge 24 dicembre l993, n. 537,  si  applica
          un   canone   pari  a  quello  risultante  dalla  normativa
          sull'equo canone senza maggiorazioni".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/l988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materia  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la  necessita  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 6  della  citata  legge  18  agosto
          1978, n. 497, e' il seguente:
             "Art. 6. - In relazione alle esigenze da soddisfare, gli
          alloggi  di  cui  ai  precedenti  articoli 1 e 5 sono cosi'
          classificati:
              1) alloggi di  servizio  gratuito  per  consegnatari  e
          custodi (ASGC);
              2)  alloggi  di  servizio  connessi  all'incarico con o
          senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
              3) alloggi di servizio di temporanea  sistemazione  per
          le famiglie dei militari (AST);
              4)  alloggi  di  servizio  per  esigenze logistiche del
          personale militare in transito (APP) od imbarcato  (SLI)  e
          relativi familiari di passaggio;
              5)  alloggi  collettivi  di  servizio nell'ambito delle
          infrastrutture  militari  per  ufficiali  e   sottufficiali
          destinati nella sede (ASC)".