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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 31 maggio 1995, n. 292

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-8-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1997)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  5-8-1995

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, concernente il regolamento di polizia veterinaria;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, riguardante la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina, e successive modifiche;
Vista la decisione CEE n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini;
Vista la decisione n. 91/421/CEE del 19 luglio 1991 che approva il piano di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini presentato dall'Italia;
Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 68 del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23, agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
Considerata la necessità di giungere entro i tempi stabiliti alla eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini;
Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta dell'8 novembre 1994;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 dicembre 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi ovina e caprina.
2. Eventuali deroghe a quanto disposto dal comma 1 possono essere consentite solo in particolari situazioni epidemiologiche, con specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità regionale, su conforme parere della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- L'art. 2 della legge n. 33/1968 (Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi) prevede, fra l'altro, che i piani di profilassi e di risanamento nazionali siano approvati con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste (ora con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali), previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi sanitari del Ministero della sanità.