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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1995, n. 242

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/7/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/10/2001)
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Testo in vigore dal: 8-7-1995
al: 10-11-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio  1994,
n. 143, concernente "Istituzione dell'Ente nazionale per le strade"; 
  Visto l'art. 17 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri"; 
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione seconda del 12 ottobre 1994; 
  Sulla proposta del Ministro dei  lavori  pubblici  d'intesa  con  i
Ministri del tesoro e della funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                        il seguente statuto: 
                               Art. 1. 
                       Natura giuridica e sede 
  1. L'Ente nazionale per le strade, che  mantiene  la  denominazione
ANAS, e' un ente pubblico economico ed  ha  sede  in  Roma.  Esso  si
articola anche in sedi periferiche individuate dal consiglio ai sensi
dell'art. 12. 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - Il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 143/1994  prevede
          che:  "Lo  statuto  dell'Ente  e' approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  dei
          lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della
          funzione pubblica".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             - Il D.L. 27 marzo 1995, n. 88, recante  misure  urgenti
          per  il  rilancio  economico  ed  occupazionale  dei lavori
          pubblici e dell'edilizia privata, non e'  stato  convertito
          in  legge  per decorrenza dei termini costituzionali. Detto
          decreto e' stato sostituito dal D.L.  26  maggio  1995,  n.
          193,  il  cui  art.  9, sostitutivo dell'art. 9 del D.L. n.
          88/1995, sopracitato, cosi' recita:
             "Art. 9 (Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS).
          -
          1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico  economico
          istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143,
          mantiene la denominazione di ANAS.
             2.  Sino  al  termine  di  cui all'art. 11, comma 8, del
          decreto legislativo 26 febbraio 1994,  n.  143,  l'ANAS  ha
          facolta'  di  assumere,  attraverso  pubblica selezione con
          procedura  abbreviata  fino  a   venticinque   unita'   con
          qualifica  di dirigente tecnico, fino a quindici unita' con
          qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti  unita'
          con  qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unita'
          con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini  della
          copertura  finanziaria  delle assunzioni di cui al presente
          comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono  essere
          apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.
             3.  L'amministratore  straordinario  dell'ANAS adotta un
          bilancio di previsione  per  l'esercizio  1995,  che  sara'
          sottoposto     all'approvazione     del     consiglio    di
          amministrazione al  momento  della  sua  istituzione  nella
          prima  seduta  utile  successiva alla sua costituzione. Gli
          importi iscritti sugli appositi  capitoli  dello  stato  di
          previsione  della  spesa  del Ministero dei lavori pubblici
          per l'anno finanziario 1995, a titolo  di  trasferimenti  a
          favore  dell'Ente  nazionale  per  le  strade  in relazione
          all'art. 3, comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio
          1994,  n.  143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad
          essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti  altresi'  i
          residui  passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio
          dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
             4.  Le  somme  a  disposizione  dell'ANAS,  iscritte  in
          capitoli di bilancio o in contabilita' speciali e destinate
          a  servizi e finalita' di istituto, nonche' al pagamento di
          emolumenti  e  pensioni  a  qualsiasi  titolo   dovuti   al
          personale  amministrato,  non possono essere sottratte alla
          loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che
          le riguardano, ai sensi dell'art. 828  del  codice  civile.
          Gli  atti  di  sequestro  o  di  pignoramento eventualmente
          eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno  diritto  e  non
          determinano  obbligo  di  accantonamento da parte del terzo
          ne'   sospendono   l'accreditamento   delle   somme   nelle
          contabilita' intestate all'ANAS.
             5.  Il pignoramento ed i sequestri delle somme dell'ANAS
          sono   eseguiti   esclusivamente   sul    conto    corrente
          infruttifero  di  tesoreria  presso  la  Tesoreria centrale
          dello Stato.
             6. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle
          leggi  concernenti  il  sequestro,  il  pignoramento  e  le
          cessioni  degli  stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
          delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
             7.  Le  competenze relative alle funzioni amministrative
          concernenti   l'affidamento   in   concessione    per    la
          realizzazione    di    infrastrutture   autostradali   sono
          attribuite all'Ispettorato generale per la  circolazione  e
          la  sicurezza  stradale,  che  assume  la  denominazione di
          'Direzione generale della viabilita' e mobilita' urbana  ed
          extraurbana'.  A  tale  direzione  generale,  costituita da
          sessanta  unita',  ivi  comprese  tre  unita'  di   livello
          dirigenziale,  e' preposto un dirigente generale. Il quadro
          A della tabella allegata al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  giugno  1972, n. 748, e' incrementato di un
          posto nella qualifica di dirigente generale e di  un  posto
          nella  qualifica  di  dirigente amministrativo; il quadro B
          della stessa tabella e' incrementato  di  due  posti  nella
          qualifica  di dirigente tecnico. Con successivo regolamento
          sono  disciplinati  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
          della  suddetta  direzione  generale. La dotazione organica
          per la nuova direzione generale e' individuata  nell'ambito
          della   dotazione  complessiva  del  Ministero  dei  lavori
          pubblici quale risultera' dalla rideterminazione a  seguito
          delle  verifiche sui carichi di lavoro ai sensi dell'art. 3
          della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537.  Alle  relative
          esigenze  di  personale  si  provvede mediante procedure di
          mobilita' interna ed esterna".