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DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. 121

Interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/4/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1995)
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Testo in vigore dal: 22-4-1995
al: 21-6-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di intervenire
sulla  disciplina  transitoria  della legge 26 novembre 1990, n. 353,
recante  provvedimenti  urgenti  per  il  processo civile, fissandone
l'entrata in vigore alla data del 30 aprile 1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                       Disciplina transitoria
  1.  L'articolo  90  della  legge  26  novembre  1990,  n. 353, gia'
modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal decreto-legge 7
ottobre  1994,  n.  571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
dicembre 1994, n. 673, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  90  (Disciplina  transitoria). - 1. Ai giudizi pendenti alla
data  del  30  aprile  1995  si  applicano  le  disposizioni  vigenti
anteriormente  a tale data. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e
quinto,  42,  181,  comma  primo,  186-bis,  186-ter, 295, 336, comma
secondo,  360,  comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-
bis,  373,  comma  secondo,  375, comma primo, 377, 384, comma primo,
391-bis,  398,  comma  quarto,  495,  525, comma terzo, del codice di
procedura  civile,  e l'articolo 159 delle disposizioni di attuazione
dello  stesso  codice,  come  modificati  dalla  presente  legge,  si
applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993.
   2.  Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e
sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente
legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1 gennaio 1993 e alle
sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.
   3.  I  giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti
dal  giudice  competente  secondo  la  legge  anteriore.  Tuttavia, i
giudizi  pendenti  dinanzi  al  pretore  sono  da quest'ultimo decisi
qualora   rientrino   nella  sua  competenza  ai  sensi  della  nuova
formulazione   dell'articolo   8  del  codice  di  procedura  civile,
ancorche'  il  pretore  fosse incompetente a deciderli ai sensi della
legge anteriore.
   4.  Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile
1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato
e  di  affitto, si applica l'articolo 447-bis del codice di procedura
civile,  previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo
426 dello stesso codice.
   5.  Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale
giudica  con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla
finalita'  dell'esaurimento  delle  controversie  civili pendenti, il
presidente   del   tribunale   puo'  disporre  le  supplenze  di  cui
all'articolo  105  del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in
assenza  delle  condizioni  ivi  previste. Tale finalita' costituisce
particolare  esigenza di servizio ai fini della nomina di piu' di due
vice-pretori  onorari  ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12.
   6.  Il  dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti
dagli  articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n.   511,   deve,   in   particolare,  sorvegliare  sulla  scrupolosa
osservanza,  da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi
quelli  relativi  all'osservanza  dei  termini previsti dal codice di
procedura civile e dalle altre leggi vigenti.".