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DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 50

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/2/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1995, n. 68 (in G.U. 14/03/1995, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1995)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-2-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;
Considerato che tale legge dispone che le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 abbiano luogo contestualmente all'elezione per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario, eletti il 6 maggio 1990;
Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1993, n. 490, relativo alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, applicabile anche alle elezioni dei consigli regionali a norma del richiamo operato dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Ritenuta la opportunità di dettare norme che disciplinino l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti, nonché l'ordine con il quale le stesse devono essere effettuate, e di prevedere norme di raccordo con i nuovi termini introdotti dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle citate consultazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per le riforme istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995, le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale e successivamente a quelle per la elezione del consiglio provinciale.
2. Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, che devono essere rinnovati nella primavera del 1995 per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono contestualmente alle consultazioni per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 5 marzo 1995.