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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 novembre 1994, n. 752

Regolamento recante norme sulla tenuta da parte dei datori di lavoro agricolo del registro d'impresa e determinazione delle relative caratteristiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/2/1995
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-2-1995

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
375, che impone l'obbligo ai datori di lavoro agricolo delle tenuta di un registro d'impresa;
Visto l'art. 2, comma 3, del predetto decreto legislativo, con il quale viene demandato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di emanare un decreto ministeriale che stabilisca le caratteristiche, le modalità di tenuta, di impiego e di conservazione nonché tutti i dati che il registro in questione deve contenere;
quale il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra è stato prorogato al 31 dicembre 1994;
Visto l'art. 20 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 5/26850/70-DOC del 27 ottobre 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai datori di
lavoro agricolo, così come individuati dall'art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - contenente le disposizioni in materia di assicurazioni infortuni e malattie professionali nell'agricoltura - nonché dall'art. 2135 del codice civile, che occupano operai agricoli subordinati, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, reca: "Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi". Il termine del 1 gennaio 1994, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo è stato prorogato, da ultimo, al 28 febbraio 1995 dall'art. 31 del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, in corso di conversione in legge, reiterativo di precedenti decreti-legge non convertiti nei termini costituzionali (decreti-legge 26 gennaio 1994, n. 134; 29 aprile 1994, n. 257; 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514 e 28 ottobre 1994 n. 601).
- L'art. 20 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è il seguente:
"Art. 20. - I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:
1) un libro matricola nel quale siano scritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di iscrizione; il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;
2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in denaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.
Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente comunque minore, degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupati nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatore d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottpposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.




Note all'art. 1:
- L'art. 206 del testo unico approvato con D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, è il seguente:
"Art. 206. - Sono considerate aziende agricole o
forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti un'attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse ai sensi dell'art. 2135, del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole; dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili. (Articolo così sostituito dall'art.
1 della legge 20 novembre 1968,
n. 778)".
- Il testo dell'art. 2135 del codice civile è il
seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - È imprenditore
agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla
trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".