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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 1994, n. 609

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/11/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 17-11-1994
al: 28-12-2009
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto l'art. 2, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio  1993,
n. 39; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la proposta dell'Autorita' per l'informatica  nella  pubblica
amministrazione; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 7 marzo 1994; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a) per decreto legislativo, il decreto  legislativo  12  febbraio
1993, n. 39; 
    b) per Autorita', l'Autorita' per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione; 
    c) per amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge
          n. 421/1992 (Delega al Governo per la  razionalizzazione  e
          la revisione delle discipline in  materia  di  sanita',  di
          pubblico impiego, di previdenza e di finanza  territoriale)
          e' il seguente: 
            "Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge uno o piu' decreti legislativi,  diretti  al
          contenimento, alla razionalizzazione e al  controllo  della
          spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento
          dell'efficienza e della  produttivita',  nonche'  alla  sua
          riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a: 
            (Omissis); 
            mm)  al  fine   del   completamento   del   processo   di
          informatizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  della
          piu'  razionale  utilizzazione  dei   sistemi   informativi
          automatizzati, procedere alla revisione della normativa  in
          materia di acquisizione  dei  mezzi  necessari,  prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard  quantitativi
          e dei controlli di efficienza  e  di  efficacia;  procedere
          alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un
          apposito  organismo   funzioni   di   coordinamento   delle
          iniziative  di  coordinamento   delle   iniziative   e   di
          pianificazione   degli   investimenti   in    materia    di
          automazione, anche al fine di garantire  l'interconnessione
          dei sistemi informatici pubblici". 
            - Il D.Lgs. 12 febbraio 1993,  n.  39,  reca:  "Norme  in
          materia  di   sistemi   informativi   automatizzati   delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.  2,  comma  1,
          lettera mm) della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421".  Si
          trascrive il testo del relativo art. 5: 
            "Art. 5. -  1.  L'Autorita'  propone  al  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri   l'adozione   di    regolamenti
          concernenti la sua organizzazione,  il  suo  funzionamento,
          l'amministrazione  del   personale,   l'ordinamento   delle
          carriere,  nonche'  la  gestione  delle  spese  nei  limiti
          previsti dal presente decreto. 
            2. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese
          per il proprio funzionamento e  per  la  realizzazione  dei
          progetti  innovativi  da  essa  direttamente  gestiti,  nei
          limiti dei fondi da iscriversi  in  due  distinti  capitoli
          dello stato di previsione della spesa della Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.  I  fondi  sono  iscritti  mediante
          variazione compensativa disposta con decreto  del  Ministro
          del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente,
          alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati
          progetti innovativi. La gestione finanziaria e'  sottoposta
          al controllo consuntivo della Corte dei conti". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. 
            Essi  debbono  essere  comunicati   al   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli  anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamenti", adottati  previo  parere  del  Consiglio  di
          Stato, sottoposti al  visto  ed  alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.