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DECRETO-LEGGE 8 agosto 1994, n. 507

Misure urgenti in materia di dighe.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584 (in G.U. 21/10/1994, n.247).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 28-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato  che  le  dighe  costruite  senza  l'approvazione   del
relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti  possono
costituire un grave rischio per le popolazioni; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per l'istituzione di una procedura  di  approvazione  in
sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli
per le popolazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 1994; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri  di  grazia  e  giustizia,  del  tesoro,  del
bilancio e  della  programmazione  economica,  dei  lavori  pubblici,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e per
la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe  di  ritenuta  o
traverse, che superano i 15 metri di altezza  o  che  determinano  un
volume d'invaso superiore a  1.000.000  di  metri  cubi,  di  seguito
denominate dighe, e' soggetta, ai fini della  tutela  della  pubblica
incolumita' in particolare delle popolazioni e dei territori a  valle
delle opere stesse, all'approvazione tecnica del  progetto  da  parte
del Servizio nazionale dighe.  L'approvazione  viene  rilasciata  nel
caso di conformita' del progetto alla normativa vigente in materia di
progettazione, costruzione  ed  esercizio  di  dighe.  L'approvazione
interviene entro 180  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  e
dall'acquisizione  di  tutta   la   documentazione   prescritta.   Il
provvedimento  puo'  essere  emanato  nella  forma  dell'approvazione
condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal  caso
e' fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo  la
natura e la complessita' delle medesime. Sono, in  ogni  caso,  fatti
salvi  i  controlli   successivi   riguardanti   l'osservanza   delle
prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che
determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o
lavaggio di  residui  industriali,  che  restano  di  competenza  del
Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato.Ai  fini
della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale,  restano
fermi i limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio  1991,  n.
9. (5) 
  2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n.  183,
e' sostituito dal seguente: 
  " 3. Il Servizio nazionale dighe provvede in via  esclusiva,  anche
nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei  progetti
di massima, nonche' al controllo dei progetti esecutivi  delle  opere
di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di
altezza o che determinano un volume di invaso superiore  a  1.000.000
di metri cubi. Restano di competenza  del  Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato tutte le opere  di  sbarramento  che
determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o
lavaggio di residui industriali." 
  3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n.  183,
e' sostituito dal seguente: 
  " 4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e  Bolzano  le
attribuzioni di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1
novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che  non  superano  i  15
metri di  altezza  e  che  determinano  un  invaso  non  superiore  a
1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al  servizio
di grandi derivazioni di acqua di competenza statale,  restano  ferme
le attribuzioni  del  Ministero  dei  lavori  pubblici.  Il  servizio
nazionale  dighe  fornisce   alla   regioni   il   supporto   tecnico
richiesto.". 
  4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e  3,  l'altezza  della
diga e' data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e
quella del punto piu' depresso dei paramenti; il volume  d'invaso  e'
pari alla capacita' del serbatoio compreso tra la quota piu'  elevata
delle  soglie  sfioranti  degli  scarichi,  o  della  sommita'  delle
eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso del  paramento
di monte. 
  5. E' soggetta all'approvazione tecnica  del  progetto  anche  ogni
opera di modificazione che incida sulle  caratteristiche  considerate
ai fini dell'approvazione del progetto originario. 
  6. L'approvazione tecnica  del  progetto  ai  fini  della  pubblica
incolumita' da parte del Servizio  nazionale  dighe  non  sostituisce
obblighi, oneri e  vincoli,  gravanti  sul  soggetto  e  sulle  opere
interessate, con riferimento alla valutazione di impatto  ambientale,
all'assetto idrografico, agli interessi  urbanistici,  paesaggistici,
artistici, storico-archeologici, sanitari,  demaniali,  della  difesa
nazionale,  dell'ordine  pubblico  e  della  pubblica  sicurezza  che
restano di competenza delle autorita' previste dalle norme vigenti. 
  7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri  promuovere  la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. 
  7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da  parte  del  Servizio
nazionale dighe tiene integralmente luogo degli  adempimenti  tecnici
ed amministrativi di cui alle leggi 25  novembre  1962,  n.  1684,  2
febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086. ((Per le  opere  di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a  struttura
metallica, realizzate antecedentemente all'entrata  in  vigore  della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico
delle opere anche complementari e accessorie degli  sbarramenti.  Per
le opere realizzate successivamente i concessionari o  i  richiedenti
la  concessione  di  derivazione  d'acqua  da  dighe  sono  tenuti  a
presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse  redatti
ai sensi della normativa sopra indicata)). 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla L.
28 maggio 2004, n. 139, ha disposto (con l'art. 4, comma 4)  che  "Il
Registro  italiano  dighe  richiede,  qualora  dai  risultati   delle
verifiche effettuate risulti necessario, ai soggetti di cui al  comma
3, la redazione di un  progetto  degli  interventi  per  l'incremento
delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione
tecnica di tale progetto sono fissati in novanta giorni, in deroga  a
quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8  agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  ottobre
1994, n. 584."