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DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 79

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe ((e di edifici istituzionali)).

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2004, n. 139 (in G.U. 29/05/2004, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  30-5-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la messa in sicurezza delle grandi dighe per le quali risulti assente il concessionario di derivazione o il richiedente la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva, tenuto conto che le stesse dighe costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumità, nonché la indifferibilità di effettuare aggiornate verifiche sismiche ed idrologiche per consentire il completamento delle attività di rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe esistenti sul territorio nazionale, nonché per altri interventi ed iniziative relativi a compiti istituzionali e di sicurezza della collettività, affidati alla Protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza
1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché delle risultanze dell'attività di vigilanza
((prevista dal regolamento))
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363,
((entro sessanta))
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, così da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purché risulti garantita la sicurezza del sito.
2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 è comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome
((, alle prefetture-uffici territoriali del Governo))
e alle autorità di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino segnalano al Registro italiano dighe
((, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1,))
la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, tenendo anche conto delle risultanze dell'attività straordinaria di ricognizione lungo i corsi d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.