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DECRETO-LEGGE 16 giugno 1994, n. 378

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 498 (in G.U. 12/08/1994, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
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Testo in vigore dal:  17-6-1994 al: 12-8-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare la vigente normativa sulla nautica da diporto, anche al fine di favorire la ripresa del settore con conseguenti riflessi positivi sui livelli occupazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1994;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifica della definizione di natante
1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
"Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.".
2. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e sostituito dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:
"È motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.".
3. Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.".
4. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:
"Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10.".
5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:
"La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici non costituenti parti strutturali dello scafo, come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere e similari.".
6. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna.".
7. Il sesto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, così come introdotto dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonché la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali.".