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LEGGE 6 marzo 1976, n. 51

Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2003)
Testo in vigore dal:  4-4-1976

Art. 7


L'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
"I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi e simili, non provvisti di motore, sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza.
Sono parimenti esclusi dall'obbligo richiamato dal comma precedente i natanti con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 4 metri quadrati.
Sono ugualmente esclusi dall'obbligo richiamato al primo comma del presente articolo le lance, le lancette, i canotti pneumatici, nonché i natanti di lunghezza non superiore a 6 metri, o muniti di apposito certificato attestante una stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, anche se provvisti di motore di potenza non superiore a 20 CV.
Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, i natanti di cui al primo comma del presente articolo possono navigare entro il limite di 1 miglio dalla costa, quelli di cui al secondo comma, possono navigare entro il limite di 500 metri dalla costa, e quelli indicati nel terzo comma entro il limite di 6 miglia dalla costa.
È in facoltà dell'autorità marittima di ridurre o di estendere il limite per i natanti di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, e di stabilire i limiti di velocità e le zone di specchio acqueo nelle quali non sia consentita la circolazione".