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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1994, n. 276

Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali, in attuazione dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-05-1994
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Testo in vigore dal: 24-5-1994
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  e,   in
particolare, l'art. 4, comma 4, il quale prevede che, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro,  sono   adottate   norme   regolamentari   per
disciplinare l'organizzazione e  il  funzionamento  dell'Osservatorio
delle politiche  regionali,  nonche'  il  contingente  del  personale
appartenente alle pubbliche amministrazioni  da  utilizzare  ai  fini
dell'attivita'  dell'Osservatorio   stesso   e   le   indennita'   da
corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al  presidente,  ai
componenti e al personale addetto al medesimo; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sulla proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica di concerto con il Ministro del tesoro; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Organizzazione  e  funzionamento  dell'Osservatorio  delle  politiche
                              regionali 
  1. L'Osservatorio delle politiche regionali, di seguito  denominato
Osservatorio, attende ai propri compiti  istituzionali  nel  rispetto
del principio di autonomia funzionale, tecnica e organizzativa. 
  2. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono adottate  a  maggioranza
dei componenti. Nel caso  di  parita'  di  voti  prevale  quello  del
presidente. L'ordine dei lavori dell'Osservatorio  e'  deliberato  su
proposta del presidente. 
  3. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono trasmesse ai  Presidenti
delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri,  anche  nella
qualita' di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato  e  le  regioni,  al  Ministro   del   bilancio   e   della
programmazione economica, al Ministro del tesoro e al Ministro  degli
affari regionali e comunitari, nonche' ai  presidenti  delle  regioni
interessate.  Su  proposta  del  presidente  l'Osservatorio  delibera
annualmente un programma di lavoro contenente anche  indicazioni  sui
criteri e metodi da seguire per  la  rilevazione  e  l'analisi  degli
effetti  economici,  sociali  e  dello  stato  di  attuazione   degli
interventi nelle aree depresse nonche'  della  qualita'  dei  servizi
pubblici resi in  tali  aree.  Il  presidente,  o  un  suo  delegato,
sovraintendono all'attuazione, da parte delle strutture  di  supporto
dell'Osservatorio,  delle  direttive  emanate  con  il  programma  di
lavoro. 
  4. L'Osservatorio formula proposte al Ministro del bilancio e della
programmazione economica per il coordinamento delle sue attivita' con
le attivita' del Ministero.  Puo'  richiedere,  in  particolare,  che
siano svolte, da parte degli appositi uffici del Ministero, ispezioni
utili    alle    analisi    dell'Osservatorio.    Su    deliberazione
dell'Osservatorio, il Servizio centrale degli affari generali  e  del
personale  del  Ministero  del  bilancio   e   della   programmazione
economica, nel rispetto anche della  normativa  comunitaria  vigente,
conclude contratti o incarichi di  studio  con  soggetti  pubblici  o
privati per attivita' non altrimenti applicabili e nei  limiti  degli
stanziamenti di bilancio. I compensi sono determinati di concerto con
il Ministero del tesoro. 
  5. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, e al fine  di  acquisire
informazioni   e   documentazione,   l'Osservatorio    promuove    la
cooperazione di tutte  le  amministrazioni  pubbliche  interessate  e
stabilisce   rapporti   di   collaborazione   anche   con   autorita'
indipendenti. 
  6. Al fine della cooperazione con le amministrazioni  pubbliche  di
cui al comma precedente,  il  presidente  dell'Osservatorio  convoca,
almeno   una   volta   l'anno,   una    riunione    dei    componenti
dell'Osservatorio e dei rappresentanti delle regioni  e  delle  altre
amministrazioni competenti per gli interventi  nelle  aree  depresse,
anche al fine  di  esaminare  le  questioni  di  rilievo  riguardanti
l'attuazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. 
  7.  Le  attivita'   relative   alla   verifica   dell'andamento   e
dell'efficacia degli interventi nelle aree depresse,  che  richiedono
l'acquisizione e valutazione  di  elementi  comunque  attinenti  alla
sfera di autonoma determinazione di soggetti pubblici e privati e  la
verifica dello svolgimento delle  relative  azioni  e  degli  effetti
diretti ed indiretti, sono svolte in contatto con  gli  organi  ed  i
soggetti interessati. A tal fine,  secondo  le  procedure  deliberate
dall'Osservatorio,   possono   essere   indette   apposite   riunioni
presiedute dal presidente dell'Osservatorio o da uno  dei  componenti
all'uopo delegato. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
             - Il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96,  reca:  "Trasferimento
          delle  competenze  dei  soppressi  Dipartimento   per   gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno e  Agenzia  per  la
          promozione  dello  sviluppo  del   Mezzogiorno,   a   norma
          dell'art. 3 della legge 19  dicembre  1992,  n.  488".  Con
          l'art. 4 si prevede la costituzione,  presso  il  Ministero
          del   bilancio   e    della    programmazione    economica,
          dell'Osservatorio  delle   politiche   regionali.   Se   ne
          trascrive il testo: 
             "Art. 4 (Osservatorio delle politiche regionali).  -  1.
          Presso il Ministero del  bilancio  e  della  programmazione
          economica  e'  costituito  l'Osservatorio  delle  politiche
          regionali  con  il  compito  di  verificare  l'andamento  e
          l'efficacia degli interventi nelle aree depresse.  Esso  e'
          composto da un  presidente,  nominato  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, e da quattro membri,  nominati  uno
          dal  Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  uno   dal
          Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza
          dei presidenti delle regioni.  Il  presidente  e  i  membri
          dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed
          indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed
          urbanistico, rimangono in carica cinque anni e non  possono
          essere confermati. 
             2. L'Osservatorio e' tenuto a fornire al  Parlamento  le
          informazioni, le notizie e i documenti  che  le  competenti
          commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio  dei
          propri compiti istituzionali. 
             3. Spetta all'Osservatorio: 
               a)  proporre  al  Ministro  del   bilancio   e   della
          programmazione     economica      eventuali      iniziative
          amministrative   ovvero   legislative    o    regolamentari
          necessarie per il miglioramento degli interventi; 
               b) analizzare gli effetti nella convergenza  economica
          e sociale ottenuti tramite gli interventi di  agevolazione,
          di realizzazione delle infrastrutture, di formazione; 
               c) esaminare lo stato di attuazione  degli  interventi
          anche   in   relazione   al   rispetto   delle    normative
          internazionali e comunitarie; 
               d) acquisire elementi ed  elaborare  proposte  per  il
          miglioramento della qualita'  dei  servizi  pubblici  nelle
          aree depresse; 
               e)  comunicare  al  Ministro  del  bilancio  e   della
          programmazione  economica,   ai   fini   della   successiva
          presentazione al Parlamento, una  relazione  sull'attivita'
          svolta dall'Osservatorio stesso. 
             4.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro,  vengono   disciplinati   l'organizzazione   e   il
          funzionamento   dell'Osservatorio   stesso,   nonche'    il
          contingente,  suddiviso  per  qualifiche,   del   personale
          appartenente alle pubbliche amministrazioni  da  utilizzare
          ai  fini  dell'attivita'   dell'Osservatorio   stesso;   il
          contingente   predetto   non    puo'    essere    superiore
          complessivamente  alle  trenta  unita',   con   prioritaria
          utilizzazione  del  personale  proveniente  dai   soppressi
          organismi del Mezzogiorno. Con  il  predetto  decreto  sono
          stabilite le indennita' da corrispondere, in relazione alle
          funzioni  svolte,  al  presidente,  ai  componenti   e   al
          personale addetto all'Osservatorio; ai relativi oneri  e  a
          quelli    connessi    all'attivita'    ed    ai     compiti
          dell'Osservatorio si provvede utilizzando  le  risorse  del
          Fondo di cui all'art. 19, comma 5.". 
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente: 
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare: 
     a) l'esecuzione  delle  leggi  e  dei  decreti  legislativi;  b)
     l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e   dei   decreti
     legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli  relativi
     a materie riservate alla competenza regionale; 
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) (soppressa). 
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinando le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
 
          Nota all'art. 1: 
             - Per il titolo del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, si veda
          in nota alle premesse.