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DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1994, n. 13

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1997)
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Testo in vigore dal:  11-1-1994 al: 11-3-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una sollecita applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente di eventuali incidenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Obbligo di notifica). - 1. Sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale di cui all'art. 15 i fabbricanti che:
a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) immagazzinino una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;
c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate;
d) nel caso di aree ed elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate.
2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2.
3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, sino all'applicazione dei provvedimenti in materia di cui agli articoli 12 e 13, si applica la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In tali casi il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza.".