DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1994, n. 13

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1997)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-1-1994
al: 11-3-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, recante attuazione della direttiva n.  82/501/CEE,  relativa  ai
rischi di incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate  attivita'
industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,   recante    l'approvazione    del    regolamento    concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  provvedere  ad
una  sollecita  applicazione   delle   disposizioni   relative   alla
prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto
rischio ed alla limitazione delle conseguenze per  la  popolazione  e
per l'ambiente di eventuali incidenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno,  del
tesoro, dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e  della
sanita'; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 4 (Obbligo di  notifica).  -  1.  Sono  tenuti  a  notificare
l'oggetto della  loro  attivita'  al  Ministero  dell'ambiente  e  al
comitato tecnico regionale di cui all'art. 15 i fabbricanti che: 
    a) esercitino  un'attivita'  industriale  che  comporti  o  possa
comportare l'uso di una o piu' sostanze  pericolose  riportate  nelle
quantita' indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto  20
maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro
della sanita', pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del  31
maggio 1991, come: 
    1)  sostanze  immagazzinate  o  utilizzate   in   relazione   con
l'attivita' industriale interessata; 
    2) prodotti della fabbricazione; 
    3) sottoprodotti; 
    4) residui; 
    5) prodotti di reazioni accidentali; 
    b)  immagazzinino  una  o  piu'  sostanze  pericolose   riportate
nell'allegato II, come modificato dal  decreto  20  maggio  1991  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  della  sanita',
nelle quantita' ivi indicate nella seconda colonna; 
    c) posseggano piu' stabilimenti, distanti tra loro  meno  di  500
metri, ove le  quantita'  delle  sostanze  pericolose,  di  cui  alle
lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate; 
    d) nel caso  di  aree  ed  elevata  concentrazione  di  attivita'
industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1,  lettera
c),  operino  in  stabilimenti,  appartenenti  a  distinti  titolari,
distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantita' delle  sostanze
pericolose, di cui alle  lettere  a)  e  b),  siano  complessivamente
raggiunte o superate. 
   2. Sono altresi' tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano
una attivita' industriale rientrante nell'ambito di applicazione  del
comma  1,  ovvero  che  apportino   modifiche   che   possono   avere
implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo  i  criteri
stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. 
   3. Per le modifiche di  attivita'  esistenti  che  non  comportano
implicazioni   per   i   rischi   di   incidenti   rilevanti,    sino
all'applicazione dei provvedimenti in materia di cui agli articoli 12
e 13, si applica la procedura prevista  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In tali casi il  fabbricante
non e' tenuto alla presentazione del rapporto  di  sicurezza  purche'
fornisca documentata dichiarazione che la  modifica  non  costituisce
aggravio del preesistente livello di rischio. Il  fabbricante  terra'
conto  della  suddetta  modifica  in   occasione   dell'aggiornamento
triennale del rapporto di sicurezza.".