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REGIO DECRETO 28 dicembre 1893, n. 712

Che autorizza il comune di Bordighera ad esigere un dazio di consumo. (093U0712)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-1-1894 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Viste le deliberazioni 17 dicembre 1892 e 25 marzo 1893 del Consiglio comunale di Bordighera, con cui fra l'altro, fu proposto l'aumento del dazio comunale sopra alcuni generi di consumo locale, non contemplati dalla legge del 3 luglio 1864 n. 1827, né dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3018 e per la tassazione dei quali era già stata accordata la Nostra autorizzazione col decreto 4 marzo 1866;
Visto il parere della Camera di commercio ed arti di Porto Maurizio, emesso nell'adunanza del 27 settembre 1893;
Visto l'articolo 11 dell'allegato L della legge 11 agosto 1870 n. 5784;

Udito

il Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il comune di Bordighera è autorizzato ad esigere un dazio di consumo su alcuni generi di consumo locale in conformità della qui unita tariffa, vista, d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1893.

UMBERTO.

Sidney Sonnino.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.