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LEGGE 30 marzo 1893, n. 173

Concernente le spese intorno alle acque pubbliche. (093U0173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1893 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-4-1893
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Agli articoli 92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 114, 120,
122, 124, 126 della legge 20 marzo 1865 n.  2248,  allegato  F,  sono
sostituiti i seguenti: 
 
Sezione  I.  -  Classificazione  delle  opere  intorno   alle   acque
                             pubbliche. 
 
  Art. 92. A seconda degl'interessi ai  quali  provvedono,  le  opere
intorno alle acque pubbliche sono  distinte  in  5  categorie,  e  si
eseguiscono: 
 
    1° dallo Stato esclusivamente; 
 
    2° dallo Stato col concorso delle provincie e  degli  interessati
riuniti in consorzio; 
 
    3° dai consorzi degl'interessati col concorso dello Stato,  delle
provincie e dei comuni; 
 
    4° dai consorzi degl'interessati; 
 
    5° dai proprietari e possessori interessati. 
 
  Tutte le opere e spese di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
sono: 
 
  per la 1ª categoria, a carico esclusivo dello Stato; 
 
  per la 2ª categoria,  a  carico  dello  Stato  col  concorso  delle
provincie e degli interessati riuniti in consorzio; 
 
  per la 3ª e 4ª categoria, a carico esclusivo  del  consorzio  degli
interessati; 
 
  e per la 5ª  categoria,  a  carico  dei  proprietari  e  possessori
interessati. 
 
  Art. 94. Col concorso delle provincie e degli  interessati  riuniti
in consorzio, lo Stato provvede: 
 
    a) alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimente
arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini
continui, e quando tali opere provvedano ad un  grande  interesse  di
una provincia; 
 
    b) alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere  annesse  che
si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi; 
 
    c) ai canali di navigazione che interessano una o due provincie e
che non si collegano ad altre comunicazioni per acqua. 
 
         Sezione IV. - Opere idrauliche della 3ª categoria. 
 
  Art. 96. Gli  interessati  riuniti  in  consorzio  provvedono,  col
concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni, alla  costruzione
delle opere, ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non  comprese
nelle precedenti categorie, le quali opere, insieme alla sistemazione
del corso d'acqua, abbiano anche uno dei seguenti scopi: 
 
    a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande  interesse
pubblico, nonche' beni demaniali dello Stato, delle provincie  e  dei
comuni; 
 
    b) migliorare il regime di  un  corso  d'acqua  che  abbia  opere
classificate di prima e seconda categoria; 
 
    c) impedire che avvengano  sopra  estesi  territori  inondazioni,
straripamenti, corrosioni, impaludamenti e  invasioni  di  ghiaie  od
altro materiale di alluvione. 
 
  Sono comprese fra le opere della presente categoria anche i  lavori
di rimboscamento e di rinsodamento di terreni montani  purche'  sieno
naturalmente collegati e coordinati con le opere suindicate. 
 
  Art. 97. Le spese per le opere indicate  nell'articolo  precedente,
escluse quelle  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  vanno
ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei  consorzi,  per
un terzo a carico dello Stato, per un sesto a carico delle  provincie
interessate, per un sesto a carico dei comuni interessati e pel terzo
rimanente a carico del consorzio degli interessati. 
 
          Sezione V. - Opere idrauliche della 4ª categoria. 
 
  Art. 98. Gli  interessati  riuniti  in  consorzio  provvedono  alla
costruzione e alla manutenzione delle opere che  non  possono  essere
comprese nelle  precedenti  categorie,  concernenti  la  sistemazione
dell'alveo o il contenimento delle acque: 
 
    a) dei fiumi e torrenti; 
 
    b) dei grandi colatori ed altri importanti corsi d'acqua. 
 
  Le  provincie  ed  i  comuni  dovranno  concorrere  in  misura  non
inferiore a quanto e' stabilito nell'art. 97, per la  costruzione  di
nuove opere straordinarie che importino una spesa sproporzionata alle
forze del consorzio. 
 
  Lo Stato potra'  concorrere  nella  costruzione  di  queste  opere,
quando sia dimostrato che, pur compresi i  contributi  dei  comuni  e
delle provincie, il consorzio sia ancora impotente a  sopperire  alla
spesa. In questo caso la misura del concorso governativo  non  potra'
superare il quarto della spesa. 
 
         Sezione VI. - Opere idrauliche della 5ª categoria. 
 
  Art.  99.  Le  opere  che  provvedono  specialmente   alla   difesa
dell'abitato di  citta',  di  villaggi  e  borgate  contro  un  corso
d'acqua, sono a carico del comune  col  concorso  dei  proprietari  e
possessori interessati, i quali saranno riuniti a modo di  consorzio,
sotto l'amministrazione del comune, e contribuiranno  in  proporzione
del rispettivo interesse. 
 
  Allorquando pero' si dovessero a tale scopo costruire opere di  una
spesa sproporzionata alle forze del Comune e degli interessati di cui
sopra, lo Stato potra' accordare un sussidio  sui  fondi  annualmente
stanziati nel bilancio del Ministero dei  Lavori  Pubblici,  non  mai
pero' maggiore di un quinto della  spesa,  ed  a  condizione  che  la
Provincia abbia gia' accordato un concorso non minore del sesto. 
 
  Art. 101. I lavori ai fiumi  e  torrenti  che  avessero  per  unico
oggetto la conservazione di  un  ponte  o  di  una  strada  pubblica,
ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive
di quell'Amministrazione a cui spetta la conservazione  del  ponte  o
della strada. 
 
  Se essi gioveranno anche  ai  terreni  ed  altri  beni  pubblici  e
privati, i loro proprietari  e  possidenti  dovranno  concorrervi  in
ragione dell'utile che ne risentiranno. 
 
  Sono ad esclusivo carico dei proprietari  e  possessori  frontisti,
salvo ad essi il diritto di far  concorrere  gli  altri  interessati,
secondo le leggi civili,  le  opere  di  sistemazione  e  difesa  non
comprese nelle categorie precedenti sui corsi  d'acqua  di  qualunque
natura. 
 
  Per  la  manutenzione  di  queste  opere  e  per  la   sistemazione
dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi  e  torrenti,
colla  denominazione  di  fossati,  rivi  e  colatori  pubblici,   si
stabiliscono consorzi in conformita' del  disposto  del  capo  II  di
questo titolo, quando concorra l'assenso  degli  interessati  secondo
l'articolo 108. 
 
                Sezione VII. - Disposizioni diverse. 
 
  Art. 102. Le spese per le opere di cui agli articoli 93 e  94  sono
obbligatorie rispettivamente per lo Stato, per le  provincie,  per  i
comuni e per i proprietari e possessori interessati, quando si tratti
di opere  classificate  in  prima  o  seconda  categoria,  a  termini
dell'articolo 174. 
 
  Le spese per le opere di cui all'articolo 96 sono obbligatorie  per
tutti gli interessati quando il Governo, udito i Consigli provinciali
e comunali, abbia stabilita per decreto Reale la  classificazione  di
dette opere in terza categoria. 
 
  Le spese per le opere di cui  agli  articoli  98  e  99  sono  rese
obbligatorie per tutti  gli  interessati  con  decreto  ministeriale,
sentiti i Consigli comunali e provinciali, quando ne sia stata  fatta
richesta da un comune o dai principali od immediati interessati, e si
tratti di prevenire o di riparare danni gravi ed estesi. 
 
  L'Amministrazione pubblica fa eseguire le  opere  delle  due  prime
categorie; per le altre e'  riservata  all'autorita'  governativa  la
approvazione  dei  progetti  e   l'alta   sorveglianza   sulla   loro
esecuzione, entro i limiti stabiliti dalla presente legge. 
 
  L'approvazione dei progetti per le opere di cui al presente titolo,
da parte dell'autorita' competente,  ha  per  tutti  gli  effetti  di
legge, valore di dichiarazione di pubblica utilita'. 
 
  Art. 103. Nel caso preveduto dall'ultimo alinea dell'articolo 96 si
provvede d'accordo fra i due  Ministeri  dei  Lavori  Pubblici  e  di
Agricoltura,  Industria  e  Commercio,   secondo   le   norme   e   i
provvedimenti da stabilirsi per regolamento. 
 
  I progetti nella parte concernente  opere  di  rimboscamento  o  di
rinsodamento sono studiati  a  cura  del  Ministero  di  Agricoltura,
Industria e Commercio, al quale e' pure affidata la sorveglianza  per
l'esecuzione e manutenzione delle opere. 
 
  Il Ministero dei Lavori Pubblici potra'  consentire  che  ufficiali
del Genio  civile  sieno  incaricati,  nell'interesse  del  consorzio
costituito o costituendo, o del comune  interessato,  di  redigere  i
progetti per le opere idrauliche delle tre ultime categorie, od anche
dirigerne i lavori. 
 
                              Capo II. 
 
               Sezione I. - Costituzione dei consorzi. 
 
  Art. 105. A formare i consorzi di cui al capo I di  questo  titolo,
concorrono in proporzione del rispettivo vantaggio  i  proprietari  e
possessori (sieno essi corpi  morali  o  privati)  di  tutti  i  beni
immobili, di qualunque specie, anche se esenti da imposta  fondiaria,
i quali risentano utile diretto o indiretto,  presente  o  futuro.  I
beni  predetti  saranno  classificati  per  ordine  ed   in   ragione
dell'interesse che possono avere nell'eseguimento dei lavori e  nella
loro conservazione. 
 
  Per i lavori di rimboscamento o di rinsodamento,  compresi  fra  le
opere di 3ª categoria, come agli articoli  96  e  97  della  presente
legge, costituito e reso obbligatorio il consorzio, sono  applicabili
le disposizioni del 1° comma dell'art. 6 della legge 1° marzo 1888 n.
5238, serie 3ª, esclusa pero'  la  facolta'  ai  proprietari  di  non
aderire  al  consorzio.  In  caso  d'inadempimento  entro  i  termini
assegnati, i lavori saranno fatti eseguire dal consorzio a spese  dei
proprietari negligenti. 
 
  I beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni, sono
pure compresi nel consorzio, e concorrono a sopportare il contingente
spettante ai beni privati. 
 
  Il contributo a carico diretto delle provincie viene ripartito  fra
esse  in  proporzione  dell'interesse  generale   di   ciascuna.   Il
contributo a carico dei comuni  viene  pure  ripartito  fra  loro  in
proporzione dell'interesse generale di ciascuno. 
 
  Art. 114. Un consorzio  istituito  per  l'eseguimento  di  un'opera
s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione,  salvo  che
la sopravenienza di qualche variazione nel corso del fiume,  torrente
o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od  una  variazione
di  circostanze  obblighi  ad  ampliare,   restringere   o   comunque
modificare il consorzio stesso. 
 
  La cessazione o le modificazioni essenziali del  consorzio  debbono
essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione
di un nuovo consorzio. 
 
  I terreni destinati al rimboscamento o rinsodamento,  agli  effetti
della  presente  legge,  sono  senz'altra  formalita'  sottoposti  al
vincolo forestale, e ad essi si applicano le  disposizioni  dell'art.
18 della legge 1° marzo 1888 n. 5238 serie 3ª. 
 
                              CAPO III. 
 
Degli argini ed altre opere che  riguardano  il  regime  delle  acque
                             pubbliche. 
 
  Art. 120. I progetti per modificazione di argini e per  costruzione
e modificazione di altre  opere  di  qualsiasi  genere,  che  possono
direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi  d'acqua,
quantunque d'interesse puramente consorziale o privato, non  potranno
eseguirsi senza la previa omologazione del Prefetto. 
 
  I progetti saranno sottoposti all'approvazione  del  Ministero  dei
Lavori Pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente
il regime del corso d'acqua; quando  si  tratti  di  costruire  nuovi
argini; e  infine  quando  concorrono  nella  spesa  lo  Stato  o  le
provincie. 
 
  Art. 122. Trattandosi di argini pubblici, i quali possono  rendersi
praticabili per  istrade  pubbliche  o  private,  sulla  domanda  che
venisse fatta dalle Amministrazioni  o  da  particolari  interessati,
potra' loro  concedersene  l'uso  sotto  le  condizioni  che  per  la
perfetta  conservazione  di  essi  argini  saranno   prescritte   dal
Prefetto, e  potra'  richiedersi  alle  dette  Amministrazioni  o  ai
particolari un  concorso  nelle  spese  di  ordinaria  riparazione  e
manutenzione. 
 
  Allorche'  le  Amministrazioni  o  i  privati  si  rifiutassero  di
assumere la manutenzione delle sommita' arginali ad uso strada, o non
la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti  d'argine
verranno interclusi con proibizione del transito. 
 
  Art. 124. Spetta esclusivamente  all'autorita'  amministrativa,  lo
statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di
qualunque natura e  in  generale  sugli  usi,  atti  o  fatti,  anche
consuetudinari, che possono aver  relazione  col  buon  regime  delle
acque  pubbliche,  colla  difesa  e   conservazione   delle   sponde,
coll'esercizio  della  navigazione,  con  quello  delle   derivazioni
legalmente stabilite, e coll'animazione dei molini ed  opifici  sovra
le  dette  acqne  esistenti;  e  cosi'  pure  sulle   condizioni   di
regolarita' dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro
gli alvei o contro le sponde. 
 
  Quando  dette  opere,  usi,   atti,   fatti,   sieno   riconosciuti
dall'autorita'  amministrativa  dannosi   al   regime   delle   acque
pubbliche, essa sola sara' competente per ordinarne la modificazione,
la  cessazione,  la  distruzione.  Tutte  le  contestazioni  relative
saranno regolate dall'autorita'  amministrativa,  salvo  il  disposto
dell'art. 25 n. 7, della legge 2 giugno 1889 n. 6166. 
 
  Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di  danni,  la
relativa azione sara' promossa dinanzi ai giudici ordinari,  i  quali
non  potranno  discutere  le   questioni   gia'   risolute   in   via
amministrativa. 
 
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le
opere di carattere pubblico,  che  si  eseguiscono  entro  l'alveo  o
contro le sponde di un corso d'acqua. 
 
  Art. 126. In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di
argini,  di  disalveamenti  od  altri  simili   disastri,   chiunque,
sull'invito dell'autorita'  governativa  o  comunale,  e'  tenuto  ad
accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto e' necessario e di
cui puo' disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro
coloro cui incombe la spesa, o di coloro a  cui  vantaggio  torna  la
difesa. 
 
  In qualunque caso di urgenza, i comuni  interessati,  e  come  tali
designati, o dai vigenti  regolamenti  o  dall'autorita'  governativa
provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto,
quel numero di operai, carri e bestie, che verra' loro richiesto. 
 
  Dal  momento  che  l'ufficio  competente  del  Genio  civile  avra'
stabilito servizio di guardia o di difesa  sopra  un  corso  d'acqua,
nessuna autorita', corporazione o persona estranea al  Ministero  dei
Lavori Pubblici, potra', senza esser chiamata o incaricata dal  Genio
civile, prendere ingerenza nel servizio, ne' eseguire o far  eseguire
lavori, ne' intralciare o render difficile in qualsiasi modo  l'opera
degli agenti governativi. Per l'ordine pubblico e'  sempre  riservata
l'azione all'autorita' politica. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 30 marzo 1893. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                              Genala. 
                                                              Lacava. 
 
  Visto, Il Guardasigilli Bonacci.