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REGIO DECRETO 19 febbraio 1893, n. 138

Che accetta la rendita dovuta per la conversione di beni immobili di enti morali ecclesiastici soppressi. (093U0138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1893
Gli allegati H, I, K, L, M sono stati pubblicati successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 72 del 27-03-1893, GU n. 73 del 28-03-1893, GU n. 74 del 29-03-1893, GU n. 75 del 30-03-1893, GU n. 76 del 31-03-1893.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-4-1893
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Visti la legge 7 luglio 1866 n. 3036, ed il  relativo  regolamento,
approvato col Nostro decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070; 
 
  Visti la legge 15 agosto 1867 n. 3848 ed il  relativo  regolamento,
approvato col Nostro decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852; 
 
  Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868 n. 4190, e gli articoli 3
della legge  11  agosto  1870  n.  5784,  ed  1  dell'allegato  N  di
quest'ultima legge; 
 
  Visti i Nostri decreti 6 gennaio 1867 n. 3546, 17 febbraio 1870  n.
5519 e 2 settembre 1880 n. 5644; 
 
  Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni,  operata  per
gli  effetti  della  soppressione  degli  enti  morali  ecclesiastici
indicati negli elenchi annessi al presente decreto; 
 
  Viste le liquidazioni delle rendite dei beni  stabili  devoluti  al
demanio, e di quella corrispondente alla tassa straordinaria  del  30
per cento sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici suddetti; 
 
  Sulla proposta dei Ministri  Segretari  di  Stato  per  il  Tesoro,
interim per le Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Sentita la Commissione centrale di sindacato, istituita dall'art. 8
della suddetta legge 15 agosto 1867; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le rendite liquidate per  i  beni  devoluti  al  Demanio  e  quelle
corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero
patrimonio degli enti morali ecclesiastica soppressi, indicati  negli
elenchi A, B, C, D, E, F, G, H, I, K,  L,  controfirmati  dai  Nostri
Ministri Segretari di Stato per il Tesoro, interim per le  Finanze  e
di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annessi  al  presente  decreto,
sono  rispettivamente  accertate  nelle  somme  annue  esposte  nelle
colonne 5 e 6 degli elenchi stessi. 
 
  Sono parimenti accertate nelle somme esposte nella colonna 18 degli
anzidetti elenchi le rate di rendita pel tempo decorso dalle prese di
possesso dei beni immobili operate per gli effetti della  conversione
ordinata dalla legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui  entro'  in
vigore la legge di soppressione e gia' pagate  agli  investiti  degli
enti morali ecclesiastici sul fondo costituito dagli interessi  della
rendita iscritta al Demanio  in  esecuzione  del  Nostro  decreto  17
febbraio 1870 n. 5519.