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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1993, n. 198

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/6/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1993, n. 292 (in G.U. 12/08/1993, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1993)
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Testo in vigore dal: 13-8-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1. 
  1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del  decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto 1992,  n.  359,  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Il  capitale
iniziale di  ciascuna  delle  societa'  per  azioni  derivanti  dalle
trasformazioni e' determinato con decreto del Ministro del tesoro  in
base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi  bilanci.
I consigli di amministrazione di ciascuna (( delle predette  societa'
per azioni devono, )) entro la data fissata con decreto del  Ministro
del tesoro e comunque non oltre il  31  dicembre  1994,  proporre  al
Ministro del tesoro  una  rettifica  dei  valori  dell'attivo  e  del
passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o piu' societa'
specializzate,  ovvero  da  soggetto  o  soggetti  in  possesso   dei
requisiti  previsti  dall'articolo  11  del  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 88, che attesti  che  i  valori  proposti  non  sono
superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei  criteri  di  cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre  1990,  n.  408.  Le
proposte di rettifica dovranno essere formulate in  coerenza  con  il
piano  di  dismissioni  adottato   dal   Governo.   I   corrispettivi
professionali dei detti soggetti sono  determinati  con  decreto  del
Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica,
il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale
determinazione  vale  ai  fini  dell'applicazione  ad  ogni   effetto
dell'articolo 19 del presente decreto. In attesa della determinazione
di cui  sopra,  gli  organi  sociali  possono,  in  via  transitoria,
determinare il patrimonio netto, sempre in  misura  non  superiore  a
quella risultante dall'applicazione dei criteri di  cui  all'articolo
2, comma 2, della legge 29  dicembre  1990,  n.  408,  e  nei  limiti
autorizzati dal Ministro del  tesoro.  Anche  siffatta  rivalutazione
rileva ai fini dell'articolo 19 del presente decreto.  La  differenza
fra il  netto  patrimoniale  risultante  dall'ultimo  bilancio  e  il
patrimonio netto rivalutato potra' essere  imputata  in  tutto  o  in
parte ad  una  speciale  riserva  o  al  capitale  sociale.  Potranno
altresi' ricostituirsi, in tutto o in parte,  le  riserve  risultanti
nel  patrimonio  netto   esistente   nei   bilanci   anteriori   alla
trasformazione,  mantenendo  a  tali  riserve   l'originario   regime
civilistico e fiscale.".