stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 11 gennaio 1993, n. 134

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, riguardante la "riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità" per quanto attiene al numero ed alla deno- minazione dei reparti del laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/5/1993
nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  23-5-1993

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;
Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, recante la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del predetto Istituto, e successive modificazioni;
Vista la proposta del comitato scientifico del predetto Istituto, espressa nella seduta del 17 dicembre 1991, relativamente al nuovo assetto ordinamentale dei reparti del laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema dell'Istituto medesimo;
Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, che ha espresso il proprio avviso in proposito, nella seduta del 19 novembre 1991;
Vista la deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 139 del 30 gennaio 1992, del comitato amministrativo del citato Istituto, circa la proposta di modifica dei reparti del laboratorio in questione;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. 29994/Sap. 20 del 21 luglio 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 15 del proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1987 - indicato nelle premesse, viene modificato, limitatamente alla parte concernente l'articolazione dei reparti del laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema, come di seguito specificato:
"Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:
fisiopatologia dell'equilibrio idro-salino;
fisiopatologia comportamentale;
psicologia comparata;
neurobiologia;
neurofisiologia".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 gennaio 1993

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1993

Registro n. 4 Sanità, foglio n. 139

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 62 della legge n. 519/1973 relativamente alla parte in cui disciplina la procedura per l'emanazione del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e per i relativi successivi aggiornamenti:
"Con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo e per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'art. 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto: con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti".
- Si trascrive il testo dell'art. 15 del D.M. n. 528/1987, come sopra modificato, concernente le funzioni, i reparti e la ripartizione - ai soli fini delle esigenze di servizio - dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche del laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema:
Art. 15. - Al laboratorio sono assegnate le seguenti attribuzioni:
studio a livello di organi e di sistemi delle alterazioni strutturali, biochimiche e funzionali che possono costituire modelli di meccanismi patogenetici nell'ambito della patologia acquisita di origine non infettiva;
studio di modelli animali di malattia umana;
valutazione delle possibilità di intervento sui meccanismi fisiopatologici di organo e di sistema;
valutazione, ai fini di prevenzione primaria e secondaria, del possibile trasferimento dal campo sperimentale fisiopatologico a quello clinico di procedure di investigazione pertinenti alla patologia acquisita non infettiva;
contributo alla ottimizzazione dei modelli di intervento nell'ambito della patologia acquisita non infettiva a determinazione multicausale.
Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:
fisiopatologia dell'equilibrio idro-salino;
fisiopatologia comportamentale;
psicologia comparata;
neurobiologia;
neurofisiologia.
Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:
dirigenti di ricerca: 3;
ricercatori: 9;
assistenti tecnici: 7;
segretari tecnici: 1;
aiutanti tecnici: 9;
addetti tecnici: 4".
- L'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministeri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge, i regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 15 del D.M. n. 528/1987 si veda in nota alle premesse.