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DECRETO-LEGGE 24 aprile 1993, n. 121

Interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/4/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 1993, n. 204 (in G.U. 25/06/1993, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  27-4-1993 al: 25-6-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave situazione occupazionale ed economica determinatasi nella regione Sardegna a seguito della dismissione programmata delle attività minerarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale della regione Sardegna, è autorizzata la realizzazione di iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonché la realizzazione, sulla base delle procedure e delle modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la ragione Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione; per le predette finalità è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli di parte capitale iscritti nella rubrica ottava dello stato di previsione per l'anno 1993 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo stesso anno.
Le predette somme, individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.