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DECRETO-LEGGE 16 marzo 1993, n. 61

Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/3/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1993, n. 138 (in G.U. 15/05/1993, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1993)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-5-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una breve proroga del comando relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di non pregiudicarne la funzionalità operativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e collocato di diritto nella posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 maggio 1989, n. 168, resta collocato nella medesima posizione fino alla copertura dei posti di organico di cui alle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 168 del 1989 e comunque
((improrogabilmente))
non oltre il
((31 dicembre 1994, salvo motivata richiesta di revoca dell'interessato))
.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri continua
((...))
a corrispondere al personale di cui al comma 1 il trattamento economico accessorio attualmente in godimento
((, limitatamente alla durata del comando di diritto))
.
((
2-bis. Il personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, che presti servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in base a provvedimento di comando adottato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, è inquadrato a domanda nei ruoli del Ministero sui posti della dotazione organica di corrispondente qualifica, che risultino vacanti e disponibili dopo l'espletamento dei concorsi interni di cui all'articolo 19, commi 8 e 9, della citata legge n. 168 del 1989. La domanda di inquadramento deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al termine della procedura di inquadramento il personale che ha presentato domanda di inquadramento mantiene la posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. A decorrere dalle date di inquadramento nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono soppressi i posti delle dotazioni organiche di corrispondente qualifica delle amministrazioni di provenienza.
2-ter. L'articolo 19, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che i posti vacanti e disponibili del ruolo ispettivo possono essere utilizzati per la copertura dei posti necessari per l'espletamento delle altre funzioni dirigenziali previste dalla tabella A allegata alla citata legge n. 168 del 1989))