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DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1993, n. 42

Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/02/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1993, n. 120 (in G.U. 26/04/1993, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal: 25-2-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182,  a  norma  della  quale,  con
decreto del Ministro dell'interno in data 5 gennaio 1993, sono  state
fissate per domenica 28 marzo  1993  le  elezioni  amministrative  da
tenersi in una domenica compresa tra il 1› ed il 31 marzo; 
  Considerato che e' in discussione al  Senato  della  Repubblica  un
testo unificato di proposte di legge, gia' approvato dalla Camera dei
deputati,  che  introduce  nell'ordinamento  l'elezione  diretta  del
sindaco e del presidente della provincia  e  detta  nuove  norme  per
l'elezione dei consigli comunali e provinciali; 
  Considerato che appare opportuno consentire a tutti gli enti locali
interessati alla predetta consultazione di rinnovare i propri  organi
secondo il nuovo sistema elettorale; 
  Considerato altresi' che la  data  di  svolgimento  dei  referendum
popolari abrogativi, da tenersi nel corrente anno, e' stata  fissata,
a norma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352,  per  il
giorno di domenica 18 aprile 1993 e che, pertanto, occorre  garantire
l'autonomia dei procedimenti elettorali riferiti  alla  consultazione
referendaria e alle elezioni amministrative, evitando  l'interferenza
tra le rispettive propagande elettorali; 
  Ravvisata, infine, l'esigenza di razionalizzare la disciplina dello
svolgimento delle consultazioni amministrative,  accorpando  i  turni
elettorali annuali; 
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,   per   il
conseguimento degli obiettivi indicati, di disporre il  rinvio  delle
elezioni fissate per il 28 marzo  1993  e  l'accorpamento  dei  turni
elettorali amministrativi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 febbraio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n.  182,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali  e  provinciali  si
svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se
il mandato scade nel primo semestre ovvero in una  domenica  compresa
tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel  secondo
semestre. 
   2. Il mandato decorre  per  ciascun  consiglio  dalla  data  delle
elezioni.".