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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1993, n. 53

Regolamento per il recepimento della disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo intervenuto in data 16 ottobre 1991, 16 luglio 1992 e 29 ottobre 1992 tra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e ASDA-QUADRI-CIDA per il rinnovo del contratto nazionale del personale aziendale dirigente per il triennio 1991-1993.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-3-1993
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  9-3-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266, concernente disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge;
Visto l'accordo intervenuto il 16 ottobre 1991, il 16 luglio 1992 ed il 29 ottobre 1992 fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e l'ASDA-QUADRI-CIDA rappresentativa del personale dirigente per la disciplina del trattamento del medesimo personale della predetta Azienda, relativo al triennio 1991/1993, alle cui trattative hanno partecipato, in veste di osservatori, rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla

proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i rapporti fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e il personale con qualifica dirigenziale: direttori centrali e di dipartimento, dirigenti.
2. Il personale dirigente ricopre nell'Azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità e di autonomia decisionale ed esplica le sue funzioni ed attribuzioni al fine di promuovere, programmare, coordinare e gestire, con decisioni attuative delle disposizioni generali e degli indirizzi assunti dagli organi aziendali, le attività aziendali assicurando la piena e completa realizzazione degli obiettivi prefissati.
3. Tutte le materie riservate a contrattazione sindacale in base a disposizioni di legge o regolamentari, ed in particolare all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono disciplinate dal presente regolamento restando quindi esclusa ogni ulteriore articolazione, anche territoriale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 29 del D.P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) è così formulato:
"Art. 29 (Materie riservate agli accordi sindacali). - Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie:
1) il regime retributivo di attività;
2) l'organizzazione interna degli uffici;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di traferimento;
7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale;
8) l'attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge;
10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300".