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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 145

Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1990)
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Testo in vigore dal:  7-5-1981

Art. 29

Materie riservate agli accordi sindacali


Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie:
1) il regime retributivo di attività;
2) l'organizzazione interna degli uffici;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento;
7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale;
8) l'attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge;
10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300.