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LEGGE 7 febbraio 1892, n. 31

Che concerne la custodia delle opere d'arte nelle gallerie, biblioteche o collezioni d'arte o di antichità. (092U0031)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  9-2-1892

Art. 1



Chiunque sottrae, sopprime, distrugge o in qualsiasi modo distrae o converte in profitto proprio od altrui, quadri, statue od altre opere d'arte custodite nelle gallerie, biblioteche o collezioni d'arte o di antichità di cui nello art. 4 della legge 28 giugno 1871, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'art. 203 del Codice penale, salvo le pene maggiori qualora il fatto costituisca un reato più grave previsto dal Codice penale.