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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 agosto 1992, n. 425

Regolamento per il controllo degli atti deliberativi delle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in attuazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-11-1992
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  19-11-1992

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, con il quale è stato da ultimo disciplinato il sistema dei controlli sugli atti deliberativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Considerata l'opportunità di riordinare e snellire ulteriormente la procedura relativa al controllo degli atti deliberativi adottati dalle giunte camerali e di stabilire i termini per la conclusione dei relativi procedimenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 giugno 1992, n. 475;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità di controllo delle deliberazioni camerali
1. Ai fini dei controlli ministeriali previsti dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le deliberazioni delle giunte camerali sono classificate, a seconda della loro rilevanza, come:
a) soggette ad approvazione esplicita;
b) soggette ad approvazione per decorrenza dei termini;
c) non soggette ad approvazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il R.D. n. 2011/1934 approva il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa.
- La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Note alle premesse:
Gli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R.D. n. 2011/1934, sono così formulati:
"Art. 60. - Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, in conformità delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
Per speciali ed eccezionali circostanze, potrà farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata nel caso di alienazione per un valore inferiore alle L. 20.000.
Potrà parimenti provvedersi per mezzo di licitazione o di trattativa privata nei casi di locazione, di forniture, di lavori e di appalti per un valore inferiore alle L.
10.000. Qualora intervenga il consenso del Ministro per le corporazioni (ora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n.d.r.), potrà prescindersi anche dai limiti suaccennati. In ogni caso le ragioni della deroga alle precedenti disposizioni debbono essere indicate nella deliberazione.
Art. 61. - Sono soggetti all'approvazione del Ministro per le corporazioni (ora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n.d.r.) il bilancio preventivo, lo storno di fondi, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, i regolamenti, la stipulazione di mutui, la costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e la partecipazione ad essi.
L'acquisto di immobili deve essere autorizzato con regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni a norma della legge 5 giugno 1850, n. 1037.
Sono soggette altresì ad approvazione del Ministero delle corporazioni tutte le deliberazioni che determinino impegni o oneri o variazioni nel patrimonio del consiglio, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti, per titolo e per l'entità, da disposizioni di legge o da impegni contrattuali o da deliberazioni precedentemente approvate dal medesimo Ministero.
Il Ministro per le corporazioni può disporre, con suo decreto, che determinate deliberazioni, specificate per titolo e per l'entità dell'impegno o dell'onere o della variazione patrimoniale che determinano, s'intendano approvate se entro un dato termine dall'arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero non intervenga un provvedimento motivato di sospensione; e, per le deliberazioni di minore importanza, può anche disporre che non siano soggette all'approvazione di cui al comma precedente.
Anche per queste ultime deliberazioni resta però fermo il disposto dell'art. 62.
Delle spese fatte dai consigli senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni di legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono".
- La legge n. 125/1968 contiene norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.
- La legge n. 241/1990 reca disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Goveno. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per gli articoli 60 e 61 del testo unico approvato con R.D. n. 2011/1934 si veda nelle note alle premesse.