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DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1992, n. 358

Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-8-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal: 26-8-1992
al: 8-12-1998
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 13, comma 2, della legge 29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  delega  al  Governo  ad  emanare  un   testo   unico   delle
disposizioni in materia di pubbliche forniture; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, con  il  quale
e' stata data attuazione alla direttiva n. 88/295/CEE in tema di pro-
cedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture; 
  Viste le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, come
inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre  1981,  n.  631,
convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e successivamente 
dalla legge 23 marzo 1983, n. 83; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 luglio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento,  da  parte  di
una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme  indicate  dall'art.
2, di pubbliche forniture di beni, compresi  gli  eventuali  relativi
lavori di installazione, il  cui  valore  di  stima,  con  esclusione
dell'IVA, sia uguale o superiore a 200.000 unita' di  conto  europee.
Nel settore della  difesa  tale  limite  opera  per  i  prodotti  non
menzionati nell'allegato 2. 
  2. Il limite di cui al comma 1 e' ridotto a 130.000 unita' di conto
europee  per   le   forniture   di   beni   da   aggiudicarsi   dalle
amministrazioni di cui all'allegato 1 e, nel  settore  della  difesa,
per quelli concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2. 
  3. Sono amministrazioni aggiudicatrici: 
    a)  le  amministrazioni  dello   Stato,   comprese   quelle   con
ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle poste
e   delle   telecomunicazioni,   limitatamente   ai   servizi   delle
telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi  telefonici  e
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sole forniture  di
sali e tabacchi; 
    b) le province, le citta' metropolitane, i comuni,  le  comunita'
montane e i consorzi e le associazioni tra i soggetti anzidetti; 
    c) tutti gli altri enti pubblici e gli enti equivalenti enumerati
nell'allegato 3, ivi comprese le regioni e le  province  autonome  di
cui al comma 4. 
  4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nella  loro   rispettiva
competenza, sono tenute ad adeguare alle  disposizioni  del  presente
testo  unico  la  normativa  emanata  nella  materia,  ai  sensi  del
combinato disposto dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 della legge 9  marzo
1989, n. 86. Costituiscono norme di principio quelle contenute  negli
articoli dal 2 al 21 del presente testo unico. 
  5. Nel caso di concessione di un'attivita'  di  servizio  pubblico,
nell'atto di concessione deve essere stabilito che il  concessionario
e' comunque tenuto ad osservare, per le forniture concluse con  terzi
nell'ambito di tale attivita', il principio della non discriminazione
in base alla nazionalita' nei confronti  dei  fornitori  appartenenti
agli Stati membri delle Comunita' europee. 
  >6. Il  controvalore  in  moneta  nazionale  dell'unita'  di  conto
europea, da assumere a  base  per  la  determinazione  degli  importi
indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita' europee nei primi giorni di novembre, ha  effetto  per  due
anni  a  decorrere  dal  1  gennaio  successivo.  Esso  e'   altresi'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a  cura
del Ministero del tesoro. 
  7. Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte
dalla Commissione delle Comunita' europee, si  provvede  con  decreto
del Ministro del tesoro,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10, commi 2 e 3 del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' opeato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
            - Si trascrive  il  titolo  delle  direttive  citate  nel
          titolo del decreto legislativo qui pubblicato:
            Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976 che coordina
          le  procedure  di  aggiudicazione degli appalti pubblici di
          forniture.  (n. 77/62/CEE);
            Direttiva del Consiglio del 22 luglio 1980 che  adatta  e
          completa,   per   quanto  riguarda  alcune  amministrazioni
          aggiudicatrici, la direttiva n. 77/62/CEE che  coordina  le
          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
          forniture. (n. 80/767/CEE);
            Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la
          direttiva  n.  77/62/CEE  che  coordina  le  procedure   di
          aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di forniture e che
          abroga talune disposizioni della direttiva  n.  80/767/CEE.
          (n. 88/295/CEE).
          Note alle premesse:
            -   Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
            "Art. 76. - L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitaato e per oggetti definiti".
            -   Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
            Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la  presentazione  alle  Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
            Promulga le leggi ed emana i  decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i  trattati   internazionali,   previa,   quando   occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il  comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
            Presiede il Consiglio superire della magistratura.
            Puo' concedere grazia e commutare le pene.
            Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -   L'art.   13,   comma   2,  della  legge  n.  428/1990
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
          comunitaria per il 1990)) e' cosi' formulato:
            "2.  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge, con un decreto legislativo, un testo unico
          delle disposizioni adottate in base al comma 1, nonche'  di
          quelle   relative  alla  stessa  materia  e  non  abrogate,
          contenute  nella  legge  30  marzo  1981,  n.   113,   come
          inizialmente  modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981,
          n.  631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e
          successivamente  dalla  legge  23  marzo   1983,   n.   83,
          apportando   le   modifiche   necessarie   per  il  miglior
          coordinamento".
            Si trascrivono i titoli delle disposizioni di legge sopra
          richiamate:
            Legge 30 marzo 1981, n. 113: "Norme di adeguamento  delle
          procedure  di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla
          direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21
          dicembre 1976";
            Decreto-legge 7 novembre  1981,  n.  631:  "Modificazioni
          all'art.  17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente
          norme  in  materia  di   aggiudicazione   delle   pubbliche
          forniture";
            Legge 26 dicembre 1981, n. 784: "Conversione in legge del
          decreto-legge    7   novembre   1981,   n.   631,   recante
          modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n.
          113, concernente norme in materia di  aggiudicazione  delle
          pubbliche forniture";
            Legge  23 marzo 1983, n. 83: "Modificazioni alla legge 30
          marzo 1981, n. 113, concernente  norme  di  adeguamento  in
          materia  di  aggiudicazione  delle  pubbliche forniture, in
          attuazione  della  direttiva  della   Comunita'   economica
          europea n. 80/767 del 22 luglio 1980".
            -  Il D.Lgs. n. 48/1992 reca: "Attuazione della direttiva
          numero 88/295/CEE in tema di  procedure  di  aggiudicazione
          degli appalti di pubbliche forniture".
          Note all'art. 1
            - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione
          della  delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,
          n. 382), e' il seguente:
            "Art.  6  (Regolamenti  e   direttive   delle   Comunita'
          economica europea).
          -  Sono  trasferite  alle regioni in ciascuna delle materie
          definite   dal   presente   decreto   anche   le   funzioni
          amministrative  relative  all'applicazione  dei regolamenti
          della Comunita' economica  europea  nonche'  all'attuazione
          delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che
          indica espressamente le norme di principio.
            In mancanza della legge regionale, sara' osservata quella
          dello Stato in tutte le sue disposizioni.
            Il   Governo  della  Repubblica,  in  caso  di  accertata
          inattivita'   degli   organi   regionali    che    comporti
          inadempimento  agli  obblighi  comunitari, puo' prescrivere
          con deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  parere
          della Commissione parlamentare per le questioni regionali e
          sentita  la  regione  interessata,  un  congruo  temine per
          provvedere. Qualora la inattivita' degli  organi  regionali
          perduri  dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei
          Ministri  puo'  adottare  i  provvedimenti   necessari   in
          sostituzione dell'amministrazione regionale".
            La    legge    n.   382   sopra   citata   reca:   "Norme
          sull'ordinamento regionale  e  sulla  organizzazione  della
          pubblica amministrazione".
            -  Il  testo  dell'art.  9  della legge n. 86/1989 (Norme
          generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al   processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari) e' il seguente:
            "Art.  9  (Competenze  delle  regioni  e  delle  province
          autonome). -
          1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome  di
          Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva,
          possono    dare   immediata   attuazione   alle   direttive
          comunitarie.
            2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e  le  province
          autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  nelle  materie  di
          competenza  concorrente,  possono  dare   attuazione   alle
          direttive  dopo  l'entrata  in  vigore  della  prima  legge
          comunitaria successiva alla notifica della direttiva.
            3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia
          attuazione a direttive in materia di  competenza  regionale
          indica  quali disposizioni di principio non sono derogabili
          dalla  legge  regionale  sopravvenuta  e  prevalgono  sulle
          contrarie  disposizioni  eventualmente  gia'  emanate dagli
          organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le
          regioni a  statuto  speciale  e  le  province  autonome  si
          adeguano   alla   legge   dello   Stato  nei  limiti  della
          Costituzione e dei rispettivi statuti.
            4.  In  mancanza  degli  atti  normativi  della  regione,
          previsti nei  commi  1,  2  e  3,  si  applicano  tutte  le
          disposizioni   dettate  per  l'adempimento  degli  obblighi
          comunitari dalla legge dello Stato ovvero  dal  regolamento
          di cui all'articolo 4.
            5.   La  funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita' amministrative delle regioni, nelle  materie  cui
          hanno   riguardo  le  direttive,  attiene  ad  esigenze  di
          carattere unitario, anche  in  riferimento  agli  obiettivi
          della  programmazione  economica  ed agli impegni derivanti
          dagli obblighi internazionali.
            6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge  o  con
          atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o,
          sulla  base  della  legge  comunitaria,  con il regolamento
          preveduto dall'articolo  4,  la  funzione  di  indirizzo  e
          coordinamento  di  cui  al  comma  5 e' esercitata mediante
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, o del Ministro per
          il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa  con
          i Ministri competenti".