stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 115

Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-3-1992
al: 28-10-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega
al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE   del
Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un  sistema  generale  di
riconoscimento dei diplomi di  istruzione  superiore  che  sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di tre anni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 1991; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 1991; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori
pubblici, dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  della
sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
        Riconoscimento dei titoli di formazione professionale 
                  acquisiti nella Comunita' europea 
 
  1.  Alle  condizioni  stabilite  dalle  disposizioni  del  presente
decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un  Paese
membro   della   Comunita'   europea   attestanti   una    formazione
professionale al cui possesso  la  legislazione  del  medesimo  Stato
subordina l'esercizio di una professione. 
  2. Il riconoscimento e' concesso a favore del cittadino comunitario
ai  fini  dell'esercizio  in  Italia,  come  lavoratore  autonomo   o
dipendente,  della  professione  corrispondente  a  quella   cui   e'
abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui  al  precedente
comma. 
  3.  I  titoli  sono  ammessi   al   riconoscimento   se   includono
l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di
studi post-secondari di  durata  minima  di  tre  anni  o  di  durata
equivalente a tempo parziale, in una universita' o in un istituto  di
istruzione superiore o in altro  istituto  dello  stesso  livello  di
formazione. 
  4. Se la formazione e' stata acquisita, per una durata superiore  a
un terzo, in un Paese non appartenente  alla  Comunita'  europea,  il
riconoscimento e' ammissibile se il Paese membro che ha  riconosciuto
i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al  possesso  del
titolo formale, che il richiedente e' in possesso di  una  esperienza
professionale di tre anni.