stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 115

Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-3-1992 al: 28-10-2003
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Riconoscimento dei titoli di formazione professionale
acquisiti nella Comunità europea
1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.
2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma.
3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione.
4. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni.