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DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1992, n. 1

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari.

note: Entrata in vigore del decreto: 02/01/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1995)
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Testo in vigore dal: 2-1-1992
al: 2-3-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  differire
termini in materia di opere pubbliche, di  assistenza  sanitaria,  di
interventi in campo finanziario,  economico,  sociale  e  ambientale,
nonche' in taluni settori della pubblica amministrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 1991; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri della sanita', per gli italiani all'estero  e
l'immigrazione, del  commercio  con  l'estero,  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, dell'interno, dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e   tecnologica,   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,del bilancio e della programmazione economica e  del
tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Localizzazione di programmi  costruttivi,  di  edilizia  economica  e
         popolare in zone residenziali dei piani regolatori. 
  1. Il termine indicato dall'articolo 2, comma sesto, della legge 28
gennaio 1977, n. 10, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre  1991,  con
l'articolo 4 della legge 20 maggio 1991,  n.  158,  e'  ulteriormente
differito al 31 dicembre 1993.