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DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1992, n. 1

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari.

note: Entrata in vigore del decreto: 02/01/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1995)
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Testo in vigore dal:  2-1-1992 al: 2-3-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire termini in materia di opere pubbliche, di assistenza sanitaria, di interventi in campo finanziario, economico, sociale e ambientale, nonché in taluni settori della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità, per gli italiani all'estero e l'immigrazione, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Localizzazione di programmi costruttivi, di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori.
1. Il termine indicato dall'articolo 2, comma sesto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1991, con l'articolo 4 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1993.