stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 settembre 1991, n. 370

Regolamento riguardante l'integrazione del decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 255, recante disciplina della produzione e del commercio di sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e iodato.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-12-1991
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  8-12-1991

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 255, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1990, recante la disciplina della produzione e del commercio di sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e iodato, con il quale è stato abrogato il decreto ministeriale 7 gennaio 1977, recante la disciplina della produzione e del commercio del sale da cucina iodurato;
Ravvisata l'esigenza di consentire fino ad esaurimento lo smaltimento delle scorte dei sali da cucina iodurati conformi al decreto ministeriale 7 gennaio 1977;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 706/AG.13.1/1565 del 9 agosto 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Dopo l'art. 6 del decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 255, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 6- bis. - È consentito fino ad esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, lo smaltimento delle scorte dei sali da cucina iodurati conformi al decreto ministeriale 7 gennaio 1977".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 settembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1991

Registro n. 12 Sanità, foglio n. 152

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.M. 7 gennaio 1977 (Disciplina della produzione e del commercio del sale da cucina iodurato), abrogato dall'art. 6 del D.M. n. 255/1990, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 28 gennaio 1977, Si trascrive il testo dei primi due articoli di detto decreto:
"Art. 1. - È consentita la produzione e l'immissione in commercio del sale da cucina (cloruro di sodio) addizionato di ioduro di potassio in ragione di gr 2 per ogni quintale di sale.
Art. 2. - La vendita del sale da cucina iodurato è consentita su tutto il territorio nazionale.
Su ogni confezione del prodotto devono figurare, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, anche l'avvertenza, in caratteri ben evidenti: 'sale ioduratò e l'indicazione della percentuale di ioduro di potassio aggiunto".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il D.M. 7 gennaio 1977 si veda nelle note alle premesse.