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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 giugno 1991, n. 324

Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonchè dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1998)
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Testo in vigore dal: 13-11-1991
al: 9-12-1998
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                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                           DI CONCERTO CON 
  I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEI 
TRASPORTI, DELLA SANITA' E DELL'INTERNO 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.   361,
convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915; 
  Vista la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915; 
  Considerati gli esiti delle apposite conferenze di servizi svoltesi
in data 4 dicembre 1990 e 24 gennaio 1991; 
  Visto il proprio decreto del 26 aprile 1989; 
  Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nella adunanza generale
del 25 marzo 1991; 
  Considerato l'esito dell'apposita conferenza di servizi svoltasi in
data  16  maggio  1991,  nel  corso  della  quale  si  e'  provveduto
all'adeguamento del testo al parere del Consiglio di Stato; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato  al
Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Costituzione dell'Albo 
  1. E' costituito presso il Ministero dell'ambiente l'Albo nazionale
delle imprese  esercenti  servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti,  di
seguito denominato Albo. 
  2.  L'Albo  e'  articolato  in  sezioni  regionali;  nella  regione
Trentino-Alto Adige, in luogo della sezione regionale sono costituite
due sezioni provinciali a Trento e Bolzano. 
  3. Sono organi dell'Albo: 
    a) il comitato nazionale; 
    b) le sezioni regionali e le sezioni provinciali di Trento  e  di
Bolzano. 
  4. Il comitato nazionale  ha  sede  in  Roma  presso  il  Ministero
dell'ambiente. 
  5. Le sezioni regionali hanno sede presso le  camere  di  commercio
dei capoluoghi di regione e delle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano e presso la regione autonoma Valle d'Aosta. 
  6. Le funzioni  di  segreteria  sono  affidate  rispettivamente  al
Ministero dell'ambiente, alle camere di commercio dei  capoluoghi  di
regione e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  ed  alla
regione autonoma della Valle d'Aosta. 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             -  Il  testo  dell'art.  10   del   D.L.   n.   361/1987
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   smaltimento   dei
          rifiuti) e' il seguente: 
             "Art. 10. - 1. E' istituito con sede in Roma, presso  il
          Ministero dell'ambiente,  l'albo  nazionale  delle  imprese
          esercenti servizi di smaltimento dei  rifiuti  nelle  varie
          fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese  che,  a
          qualsiasi titolo, intendono svolgere una o  piu'  attivita'
          previste dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'albo  nazionale  e'
          articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere
          di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  del
          capoluogo di regione, che provvedono  alla  raccolta  delle
          domande di iscrizione  delle  imprese  interessate  e  alla
          trasmissione delle stesse all'albo nazionale.  Con  decreto
          del Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   dei
          trasporti, della sanita' e dell'interno, da emanarsi  entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono definite  le  modalita'  organizzative  e  di
          funzionamento  e  stabiliti  i  requisiti,  i  termini,  le
          modalita' e i diritti di iscrizione. 
             2.  A  partire  dalla  data  di  effettiva  operativita'
          dell'albo, fissata con decreto del Ministro  dell'ambiente,
          l'iscrizione allo stesso e' condizione  necessaria  per  il
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d),
          del decreto del Presidente della  Repubblica  10  settembre
          1982, n. 915.  Per  le  imprese  esercenti  l'attivita'  di
          trasporto dei rifiuti,  l'iscrizione  all'albo  sostituisce
          l'autorizzazione di cui al citato art. 6,  lettera  d).  Le
          relative garanzie finanziarie sono prestate a favore  dello
          Stato secondo modalita' stabilite con decreto del  Ministro
          dell'ambiente. 
             3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque  unita'
          di personale comandato da amministrazioni  dello  Stato  ed
          enti pubblici, secondo criteri stabiliti  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente. 
             4. All'onere  derivante  dall'istituzione  dell'albo  si
          provvede mediante riduzione del cap. 1142  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente per  l'anno  1987  e
          dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi". 
             - Il  D.P.R.  n.  915/1982  dispone  l'attuazione  delle
          direttive CEE n. 75/442  relativa  ai  rifiuti,  n.  76/403
          relativa  allo  smaltimento  dei  policlorodifenili  e  dei
          policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti  tossici
          e nocivi. 
             -  Il  testo  dell'art.  5  del  sopracitato  D.P.R.  n.
          915/1982 e' il seguente: 
             "Art. 5 (Comitato interministeriale). - Le  funzioni  di
          cui al precedente art. 4 vengono  esercitate  dal  Comitato
          interministeriale di cui all'art.  3,  primo  comma,  della
          legge 10 maggio 1976, n. 319, e  successive  modificazioni,
          integrato dai Ministri  dell'interno,  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  dell'agricoltura  e  delle
          foreste e per gli affari regionali. 
             Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico  il
          Comitato  provvede,  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica, a precisare la denominazione e la  composizione
          delle  sostanze  o  materie  tossiche  e  nocive   elencate
          nell'allegato nonche' ad aggiungere, nel medesimo allegato,
          sostanze  o  materie  tossiche   e   nocive,   allo   stato
          sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte  con
          le procedure di cui all'art.  19  della  direttiva  CEE  n.
          78/319. 
             Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e
          tecnica dell'Istituto superiore di sanita' e  dell'Istituto
          superiore per la prevenzione e  la  sicurezza  del  lavoro,
          oltre che  delle  strutture  amministrative  esistenti  che
          hanno competenza nella materia". 
             - Il decreto del Ministro dell'ambiente 26  aprile  1989
          concerne la istituzione del catasto nazionale  dei  rifiuti
          speciali. 
             - Il testo del comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
             "3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".