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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1990, n. 409

Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1991, n. 59 (in G.U. 01/03/1991, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1994)
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Testo in vigore dal:  31-12-1990 al: 1-3-1991
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediata riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici e privati, al fine di perequare gli importi ed il correlato potere reale di acquisto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS
1. Con effetto dal 1' gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi supplementi di pensione liquidati a norma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1' luglio 1982 è aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1' maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1' maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1' gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1' gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982.
3. L'importo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1' luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza compresa tra il 1' luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione all'anno di decorrenza.
4. Per le pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, l'importo di cui al presente articolo è quello calcolato sul limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto dalla richiamata norma.
5. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli importi di cui al presente articolo è effettuata, con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.
6. Per le pensioni contributive, riliquidate in forma retributiva con decorrenza successiva a quella originaria, la riliquidazione di cui al presente articolo è effettuata con riferimento alla decorrenza della riliquidazione in forma retributiva ed all'importo spettante a tale decorrenza.
7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al presente articolo e quello spettante al 1' gennaio 1990 secondo la previgente normativa, al netto della maggiorazione di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 100.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 100.001 a lire 200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento per la quota oltre lire 300.000.
8. È fatto salvo in ogni caso, se più elevato, l'importo del trattamento pensionistico in pagamento.
9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1' gennaio 1990, in misura pari al 20 per cento del loro ammontare.
10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla prima perequazione successiva al 1' gennaio 1990.