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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 giugno 1990, n. 305

Regolamento recante nuove norme sulla produzione e commercializzazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/10/1990
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  27-10-1990

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che consente la preparazione e commercializzazione delle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, convertito con modificazioni nella legge 4 novembre 1987, n. 460;
Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, n. 124, che disciplina la produzione e la commercializzazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto;
Attesa la necessità di adeguare la vigente normativa in materia prevedendo la possibilità di produrre e commercializzare nuove tipologie di bevande di fantasia a base di vino e/o mosto ed altre bevande di fantasia provenienti dall'uva;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 gennaio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 005631/60933 del 3 marzo 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Per "bevanda di fantasia a base di vino" si intende una bevanda costituita per almeno il 75% da vino da tavola, anche frizzante, e/o mosto di uve, anche se classificato succo d'uva, e/o mosto di uve parzialmente fermentato, e/o mosto di uve concentrato, anche rettificato, purché atti alla produzione di vino da tavola.
2. Il quantitativo residuo fino ad un massimo del 25%, deve essere costituito da succhi di frutta non zuccherati, anche concentrati, nonché di sostanze aromatizzanti naturali come previste nel decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, essenze ed estratti anche in miscela. È consentita l'aggiunta di acqua, anche carbonicata, fino ad un massimo del 25%.
3. Nella preparazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto è vietato utilizzare sostanze aromatizzanti atte a conferire al prodotto caratteristiche specifiche particolari che possano ricordare il sapore delle uve aromatiche, dei mosti e dei vini derivati come i moscati ed altri. È consentito l'uso dei coloranti previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 1967 - sez. A1 - e successive integrazioni. È comunque vietata l'utilizzazione di mosti, succhi e vini provenienti da uve da tavola, saccarosio o altre sostanze dolcificanti e aromi artificiali come definiti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e integrazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei primi due commi dell'art. 65 del D.P.R. n. 162/1965:
"Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai prodotti destinati all'esportazione.
È però in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanità e sentito il parere di quello per l'industria e il commercio, per le finanze e per il commercio con l'estero, di consentire sotto particolari cautele la preparazione e la confezione dei prodotti disciplinati dal presente decreto destinati all'esportazione, in difformità delle norme stabilite per il mercato interno. (Comma così sostituito dall'art. 12 della legge 18 marzo 1968, n. 498)".
- Il D.P.R. n. 777/1982 è stato emanato in attuazione della direttiva CEE n. 76/893.
- Il comma 3 dell'art. 2 del D.L. n. 370/1987 prevede che: "La disposizione dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, non si applica alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, ferma la vigente esclusione per la birra".
Si trascrive il testo del richiamato art. 34 del D.P.R.
n. 162/1965:
"Art. 34. - È vietata la produzione, la detenzione e la vendita di bevande alcoliche, ad eccezione della birra, con gradazione alcolica complessiva inferiore a quella minima stabilita per il vino.
Per bevande alcoliche ai fini del presente decreto si intendono quelle che contengono alcole in quantità superiore al 2 per cento in volume".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il D.M. 31 marzo 1965, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concerne la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
- Il D.M. 22 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1› febbraio 1968, reca la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico. La sezione A1 riguarda l'elenco delle sostanze coloranti per la colorazione della massa e in superficie (punto I) e per la colorazione limitata alla superficie (punto II) degli alimenti.