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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 marzo 1990, n. 182

Regolamento riguardante le procedure per la concessione di contributi in conto capitale alle unità minerarie mantenute in fase produttiva nel 1988, per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione o di piani di riconversione.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/7/1990
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-7-1990

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 2, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, concernente la concessione di contributi in conto capitale alle unità minerarie mantenute in fase produttiva nel 1988, per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione o di piani di riconversione;
Visto l'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'art. 3, comma 8, della legge 15 giugno 1984, n. 246 e dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1987, n. 399, concernente la concessione di contributi in conto capitale per il ripianamento delle perdite di gestione;
Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 15 giugno 1984, n. 246, concernenti la nomina di commissioni tecniche per la verifica ed il controllo delle spese ammesse a contributo;
Visto il decreto 21 gennaio 1985 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la disciplina dell'attività delle predette commissioni tecniche;
concernenti l'erogazione dei contributi nelle more delle verifiche e dei controlli da parte delle commissioni tecniche previa
presentazione di apposita fidejussione;
Visto il decreto 3 luglio 1984 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, modificato con decreto 4 ottobre 1986, concernente l'approvazione del modello "tipo" di conto economico da allegare alla domanda per ottenere il contributo previsto dall'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752;
Visto il citato art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, il quale dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi anzidetti;
Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 26 gennaio 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Istruttoria delle domande
1. Le richieste, inoltrate entro il termine del 28 marzo 1989, di concessione del contributo previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, per le unità minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e che sono state mantenute in fase produttiva per il 1988, devono essere integrate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con l'invio, in quattro copie, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, della documentazione, delle dichiarazioni e delle notizie di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 25 ottobre 1984 sulle procedure e modalità per la concessione e liquidazione del contributo di cui al citato art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, nonché del prospetto di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, inoltra copia della richiesta di contributo e della relativa documentazione all'ufficio minerario statale o regionale, competente per territorio.
3. L'ufficio minerario, entro trenta giorni dal ricevimento dei suddetti atti, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un dettagliato rapporto con il proprio motivato parere sulla concessione del contributo.
4. Se l'unità mineraria per la quale si richiede il contributo ricade nel territorio di una delle regioni a statuto speciale o province autonome, l'ufficio minerario provvede ad inoltrare copia delle richiesta e della documentazione, nonché del successivo rapporto, al competente organo regionale o provinciale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 41/1989 (Interventi per la politica mineraria per il 1988) è il seguente:
"2. Per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità o di piani di riconversione in attività sostitutive, alle unità minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, mantenute in fase produttiva nel 1988, possono essere concessi, per il predetto anno, contributi in conto capitale rapportati al costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, in misura comunque non eccedente le perdite di gestione calcolate ai sensi del citato art. 15. Il contributo è concesso, sentita la regione interessata, nei limiti fissati dal CIPI per ciascuna unità mineraria.
3. Il contributo di cui al comma 2 deve essere richiesto dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Per l'erogazione del contributo si applica l'art. 6, sesto e settimo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione del contributo".
- L'art. 15 della legge n. 752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria), come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 318/1987, così recita:
"Art. 15. - Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente art. 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonché allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate della summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente art. 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.
La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.
Le perdite di gestione, determinate con l'esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo delle immobilizzazioni, sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatoe la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.
Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci".
- Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 5 della legge n. 246/1984 (Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria) è il seguente:
"L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 è disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto.
Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a carico dei richiedenti l'agevolazione".
- Il sesto e settimo comma dell'art. 6 della citata legge n. 246/1984 così recitano:
"A richiesta degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more della verifica e del controllo di cui al precedente comma, può disporre l'erogazione del contributo previa presentazione di apposita fidejussione.
Il decreto di liquidazione deve prevedere l'eventuale recupero dell'anticipazione, ove il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto. In tal caso sulla somma da recuperare si applica un tasso di interesse pari a quello di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di liquidazione dell'anticipazione".
- I DD.MM. 3 luglio 1984 e 4 ottobre 1986 sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 330 del 30 novembre 1984 e n. 75 del 31 marzo 1987.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art 1:
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 41/1989 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 15 della legge n. 752/1982 si veda nelle note alle premesse.
- Il D.M. 25 ottobre 1984 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 30 marzo 1985.