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LEGGE 19 aprile 1990, n. 85

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto.

note: Entrata in vigore della legge: 12/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2001)
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Testo in vigore dal: 12-5-1990
al: 30-12-1999
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il secondo ed il terzo  comma  dell'articolo  3  della  legge  2
agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti: 
  "L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli
di mille, e non puo' essere superiore a lire 50  mila.  Il  giocatore
puo' frazionare l'importo in poste tra  le  diverse  sorti.  Ciascuna
posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10.  La  giocata
per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila. 
  I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco  lo
renda opportuno, possono essere modificati con decreto  del  Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro". 
          AVVERTENZA:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
               -  Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.  528/1982
          (Ordinamento del gioco del lotto e misure per il  personale
          del  lotto), cosi' come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente:
              "Art.  3. - Le scommesse si effettuano puntando, con un
          massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le  ruote  sulle
          seguenti sorti:  estratto semplice, ambo, terno, quaterna e
          cinquina.
               L'importo  di  ciascuna  giocata  e'  fissato  in lire
          mille, o multipli di mille, e non puo' essere  superiore  a
          lire  50  mila.  Il  giocatore puo' frazionare l'importo in
          poste tra le diverse sorti.   Ciascuna  posta  deve  essere
          pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte
          le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila.
             I  valori  di  cui al secondo comma, qualora l'andamento
          del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  di  concerto con il
          Ministro del tesoro".