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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1990, n. 66

Regolamento per l'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, concernente modifiche agli articoli 145, 156 e 163 del codice della navigazione, per l'attribuzione e la sospensione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/4/1990
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  13-4-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 28, terzo comma, della legge 14 giugno 1989, n. 234, che dispone l'adozione di norme regolamentari per l'istituzione dei registri speciali per le navi iscritte in registri stranieri ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo, nonché per l'attuazione ed il completamento delle disposizioni di cui allo stesso comma;
Visti gli articoli da 313 a 336 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di seguito denominato "regolamento";
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 1° dicembre 1953, con il quale è stato approvato il modello dell'atto di nazionalità;
Visti gli articoli 28, commi 1 e 2, e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che prevedono il rilascio dell'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione sotto bandiera italiana;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni regolamentari volte a: stabilire le modalità di sospensione dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera nazionale per le navi locate a scafo nudo a straniero e iscritte temporaneamente in appositi registri di altri Stati; disciplinare il rilascio dell'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione sotto bandiera italiana; tutelare gli interessi connessi alla navigazione marittima mercantile, assicurando l'osservanza dei limiti e delle condizioni per il temporaneo ritiro dell'abilitazione alla navigazione delle navi nazionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono istituiti, presso gli uffici di cui all'art. 146, primo comma, del codice della navigazione i registri speciali delle navi locate, di seguito denominati "registri speciali", in conformità al modello di cui all'allegato A.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, ai registri di cui al comma 1 si applicano le disposizioni concernenti le matricole delle navi maggiori, esclusi gli adempimenti relativi alla pubblicità navale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Il testo degli articoli 28 e 29 della legge n. 234/1989 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale) è il seguente:
"Art. 28. - 1. All'art. 156 del codice della navigazione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:
'Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, con sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'art. 149.
L'ufficio di iscrizione provvede all'annotazione dell'autorizzazione nel registro d'iscrizione della nave e sull'atto di nazionalità'.
2. La lettera d) del primo comma dell'art. 163 del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:
' d) è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudò.
3. L'art. 145 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
'Art. 145 (Navi iscritte in registri stranieri). - 1.
Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino già iscritte in registro straniero.
2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.
3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina mercantilè".
"Art. 29. 1. - Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 28 sono applicabili alle navi per le quali viene chiesta l'autorizzazione a dismettere temporaneamente la bandiera da parte del Ministro della marina mercantile.
Sulla richiesta viene sentito il parere di una commissione paritetica composta da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da un dirigente del Ministero della marina mercantile che la presiede.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della marina mercantile che il contratto di locazione a scafo nudo a straniero preveda l'obbligo, a carico del locatario straniero, di applicare al personale marittimo imbarcato le condizioni economiche e normative di cui al comma 3.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di settore, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stipulano appositi contratti collettivi nazionali con i quali sono stabilite le condizioni economiche e normative che il locatario dovrà applicare. I trattamenti previdenziali dei marittimi italiani sono quelli previsti dalle norme nazionali, mentre per quanto attiene alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie possono essere stipulate assicurazioni che garantiscano trattamenti equivalenti a quelli derivanti dalle norme italiane presso enti assicurativi pubblici o privati italiani o stranieri. I trattamenti previdenziali per i marittimi stranieri sono quelli della nazionalità del marittimo. I trattamenti assistenziali sono garantiti, su basi concordate tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite apposite assicurazioni da stipularsi con istituti pubblici o privati nazionali o stranieri.
4. L'ingaggio del marittimo sul territorio italiano avviene tramite una stabile rappresentanza in Italia del locatario o a mezzo di raccomandatario marittimo.
L'autorità marittima competente o quella consolare italiana qualora l'ingaggio avvenga all'estero, accerterà che le singole convenzioni di imbarco stipulate con i marittimi interessati siano conformi alle condizioni previste dai contratti collettivi di cui al comma 3. In caso di difformità l'autorità marittima o consolare informa l'Amministrazione marittima italiana. Nel caso in cui il locatario non si uniformi agli obblighi di cui al comma 3 l'Amministrazione italiana provvede a revocare l'autorizzazione. I crediti di lavoro e previdenziali derivanti dal contratto di arruolamento dei componenti dell'equipaggio sono garantiti con privilegio speciale sulla nave e sulle sue pertinenze. L'osservanza delle disposizioni di cui sopra esonera dall'applicazione delle norme di cui all'art. 4 della legge 4 aprile 1977, n. 135".
Nota alle premesse:
Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.