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REGIO DECRETO 30 giugno 1889, n. 6144

Che approva il testo della legge di pubblica sicurezza, coordinato col Codice penale. (089U6144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-7-1889 al: 16-9-1919
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 142 della legge 23 dicembre 1888 N.° 5888 sulla pubblica sicurezza col quale si da facoltà al Nostro Governo di coordinare la legge medesima al nuovo Codice Penale;
Visto il Codice penale approvato con Nostro Decreto in data di oggi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo

decretato e decretiamo: È approvato il seguente testo della legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888 N.° 5888, coordinato col Codice Penale.

Art. 1



I promotori di una riunione pubblica devono darne avviso, almeno ventiquattro ore prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda di lire cento. Il Governo, in caso di contravvenzione, può impedire che la riunione abbia effetto.

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 5/7/1889, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.