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REGIO DECRETO 30 giugno 1889, n. 6144

Che approva il testo della legge di pubblica sicurezza, coordinato col Codice penale. (089U6144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-7-1889
al: 16-9-1919
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 142 della  legge  23  dicembre  1888  N.°  5888  sulla
pubblica sicurezza col quale si da  facolta'  al  Nostro  Governo  di
coordinare la legge medesima al nuovo Codice Penale; 
 
  Visto il Codice penale approvato con  Nostro  Decreto  in  data  di
oggi; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato il seguente testo della legge di pubblica sicurezza 23
dicembre 1888 N.° 5888, coordinato col Codice Penale. 
 
                               Art. 1. 
 
  I promotori di una riunione pubblica devono  darne  avviso,  almeno
ventiquattro ore prima, all'autorita' locale di pubblica sicurezza. 
 
  Il contravventore  e'  punito  con  l'ammenda  di  lire  cento.  Il
Governo, in caso di contravvenzione, puo' impedire  che  la  riunione
abbia effetto. 
 
   Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in  G.U.  5/7/1889,  n.  158
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.