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DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 dicembre 1989, n. 389 (in G.U. 09/12/1989, n.287).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2020)
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Testo in vigore dal: 10-10-1989
al: 1-4-1991
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di evasione contributiva, di  fiscalizzazione
degli oneri sociali, di sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno  e  di
finanziamento dei patronati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 ottobre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e  della  programmazione
economica, delle finanze, del tesoro e dell'ambiente; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Retribuzione   imponibile,   accreditamento    della    contribuzione
       settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile. 
 
  1. La retribuzione  da  assumere  come  base  per  il  calcolo  dei
contributi di previdenza e di  assistenza  sociale  non  puo'  essere
inferiore  all'importo  delle  retribuzioni   stabilito   da   leggi,
regolamenti, contratti  collettivi,  stipulati  dalle  organizzazioni
sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero  da  accordi
collettivi  o  contratti   individuali,   qualora   ne   derivi   una
retribuzione di importo superiore a  quello  previsto  dal  contratto
collettivo. 
  2.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  1989  la  percentuale  di   cui
all'articolo  7,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge   12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e' elevata a 40. A decorrere  dal  periodo  di
paga in corso alla data del 1› gennaio 1989, la percentuale di cui al
secondo periodo del predetto comma e' fissata a 9,50. 
  3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1989,  il
comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638,
e' sostituito dai seguenti: 
  "1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate  dal  datore
di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi  comprese
le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21  e  22  della
legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate  e  non
possono essere portate a conguaglio con le  somme  anticipate,  nelle
forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori  per
conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali,  e  regolarmente
denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito  di  conguaglio
tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme
anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. 
  1- bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino  a  lire
due milioni. Il relativo versamento entro  sei  mesi  dalla  scadenza
della data stabilita per lo stesso e comunque,  ove  sia  fissato  il
dibattimento prima di  tale  termine,  non  oltre  le  formalita'  di
apertura del dibattimento stesso, estingue il reato". 
  4. A decorrere dal periodo di paga in corso  al  1°  gennaio  1989,
l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
e' sostituito dal seguente: 
  "5. La retribuzione minima oraria da assumere  quale  base  per  il
calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a  tempo
parziale,  si  determina  rapportando   alle   giornate   di   lavoro
settimanale  ad  orario  normale  il  minimale  giornaliero  di   cui
all'articolo  7  del  decreto-legge  12  settembre  1983,   n.   463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638,
e dividendo l'importo cosi' ottenuto  per  il  numero  delle  ore  di
orario  normale  settimanale  previsto   dal   contratto   collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".