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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 luglio 1989, n. 316

Regolamento concernente integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/09/1989
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-9-1989

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152;
Vista la direttiva n. 87/234/CEE della commissione del 31 marzo 1987 che modifica l'allegato della direttiva n. 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 102 del 14 aprile 1987;
Vista la direttiva n. 87/235/CEE della commissione del 31 marzo 1987 che modifica l'allegato alla direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 102 del 14 aprile 1987;
Ritenuto necessario apportare talune modifiche agli allegati alla surrichiamata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie n. 87/234/CEE e n. 87/235/CEE, avanti indicate;
Ritenuto altresì necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni tecniche ai predetti allegati al fine di renderli più chiari e completi e per correggere alcuni errori riportati nel testo;
Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1989;

EMANA

il presente regolamento:

Art. 1

1. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nelle premesse, sono integrati o modificati
conformemente a quanto previsto nell'allegato al presente decreto.