stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 giugno 1989, n. 242

Misure relative all'applicazione del prelievo di corresponsabilità sui cereali.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/6/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1991)
Testo in vigore dal: 1-6-1991
aggiornamenti all'articolo
                             IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio  del  29  ottobre
1975 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  particolare  gli
articoli  4  e   4-ter   che   hanno   istituito   un   prelievo   di
corresponsabilita' ed un prelievo di corresponsabilita' supplementare
sui cereali; 
  Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della commissione del 26 maggio
1988 e successive modifiche  ed  integrazioni  recante  modalita'  di
applicazione del  prelievo  di  corresponsabilita'  nel  settore  dei
cereali; 
  Visto il regolamento CEE n. 729/89 del 20 marzo 1989 del  Consiglio
che stabilisce norme generali del regime particolare  applicabile  ai
piccoli produttori nell'ambito del regime di  corresponsabilita'  nel
settore dei cereali; 
  Visto il  regolamento  CEE  n.  743/89  del  21  marzo  1989  della
commissione recante modalita' di applicazione per l'aiuto diretto  in
favore dei piccoli produttori di cereali; 
  Visto il regolamento CEE n. 1094 del Consiglio del 25 aprile  1988,
in particolare l'art. 1- bis - comma 6 che modifica i regolamenti CEE
n. 797/85 e  CEE  n.  1760/87  per  quanto  riguarda  il  ritiro  dei
seminativi  dalla   produzione,   nonche'   l'estensivazione   e   la
riconversione della produzione; 
  Visto il regolamento CEE n. 915/89 della commissione del 10  aprile
1989  relativo  alle  modalita'  di   esenzione   dal   prelievo   di
corresponsabilita' sui cereali in favore dei produttori  che  abbiano
partecipato al regime di ritiro delle terre arabili; 
  Visto il regolamento CEE n. 1215/89 del 3 maggio 1989 del Consiglio
che fissa,  per  la  campagna  1989/90,  l'importo  del  prelievo  di
corresponsabilita' nel settore dei cereali; 
  Visto il regolamento CEE  n.  1487/89  del  30  maggio  1989  della
commissione che fissa,  per  la  campagna  1989/90,  il  prelievo  di
corresponsabilita' supplementare nel settore dei  cereali;  Visto  il
regolamento CEE n. 1129/89 del 27 aprile 1989 del Consiglio che fissa
i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo; 
  Vista  la  legge  n.  610  del  14  agosto  1982,  concernente   il
riordinamento dell'Azienda di Stato per gli  interventi  nel  mercato
agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3 lettera a); 
  Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del  16
maggio 1989; 
  Vista la comunicazione in data 30  maggio  1989  con  la  quale  la
commissione  delle  Comunita'  Europee,  ai  sensi  dell'art.  7  del
sopracitato reg. n. 729/89, ha approvato  le  disposizioni  nazionali
contenute nel presente decreto relative alla ripartizione  dell'aiuto
fra i piccoli produttori; 
  Considerato  che  occorre  adottare  le   misure   necessarie   per
l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
                              Prelievo 
  1.  Il  prelievo  di   corresponsabilita'   ed   il   prelievo   di
corresponsabilita' supplementare,  di  cui  al  regolamento  CEE  del
Consiglio n. 2727/75,  riguardano  tutti  i  cereali  prodotti  nella
Comunita' ed immessi sul mercato, con esclusione del risone. 
  2. Nel testo del presente decreto il prelievo di corresponsabilita'
e quello supplementare sui cereali saranno indicati unitariamente con
l'espressione "prelievo". 
  3. Ai fini del prelievo la campagna inizia il 1 di giugno e termina
il 31 di maggio per tutti i cereali, eccezion fatta per il mais ed il
sorgo per i quali la stessa campagna inizia il 1 di luglio e  termina
il 30 di giugno. 
  4. Con apposito provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste per ogni campagna sara' determinato  l'importo  del  prelievo
applicabile,  nonche'  le  eventuali  variazioni  dello  stesso,   le
rispettive decorrenze e qualsiasi altra  disposizione  necessaria  in
relazione a decisioni adottate in sede Comunitaria. 
  5. Per la campagna 1989-90  ed  a  partire  dal  1  novembre  1989,
l'importo  del  prelievo  di  corresponsabilita'   da   acquisire   e
successivamente versare e' limitata al solo importo di base pari a L.
8.733,06 per tonnellata. 
  6. Ai sensi dell'art.  5  del  regolamento  n.  1676/85,  il  fatto
generatore del prelievo di cui al comma 1, ai fini  dell'applicazione
del tasso di conversione agricolo dell'ECU in  lire,  e'  considerato
come intervenuto il 1 luglio di ogni campagna di commercializzazione. 
 
                                                                ((3)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto 23 luglio 1990, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma
1) che "Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, entra  in  vigore  dal  giorno  della  sua
pubblicazione ed e' applicabile dal 1 luglio 1990 per mais e sorgo  e
dal 1 giugno 1990 per gli altri cereali." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Decreto  23  maggio  1991  (in  G.U.  27/05/1991,  n.  122)  nel
modificare il Decreto 23 luglio  1990,  n.  228  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 1)  che  "E'  revocato  l'art.  15  del
decreto ministeriale n. 228/90 nella parte in cui abroga  il  decreto
ministeriale n. 242/89, del quale si conferma la vigenza, per  quanto
non diversamente disciplinato dal decreto ministeriale n. 228/90".