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LEGGE 25 gennaio 1888, n. 5177

Sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo. (088U5177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-2-1888
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono ufficiali in congedo: 
 
    a) gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario; 
 
    b) gli ufficiali di complemento; 
 
    c) gli ufficiali di milizia territoriale; 
 
    d) gli ufficiali di riserva.