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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 8 settembre 1988, n. 439

Modificazione al decreto ministeriale 13 novembre 1985 recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimicoindustriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1988/11/01
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  1-11-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario, n. 112 del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Considerato che a detto elenco, nell'allegato A, può essere aggiunto l'idrossido di calcio, con determinate caratteristiche e condizioni d'impiego;
Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole;

Visto

l'art. 6, sub u), della legge 22 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta:

Art. 1

L'allegato A del decreto ministeriale 13 novembre 1985, citato nelle premesse, è integrato conformemente all'allegato al presente decreto.

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo aggiornato della legge n. 281/1963, contenente, fra l'altro, anche le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 152/1988, è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20.
- La lettera u), dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede la competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei princìpi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti.

Nota all'art. 1:
L'allegato A al D.M. 13 novembre 1985 elenca i prodotti minerali e chimico-industriali impiegati nell'alimentazione animale.