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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 febbraio 1987, n. 609

Disciplina del servizio di distribuzione delle carte valori postali ai rivenditori dei generi di monopolio.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/9/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/1988)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  18-9-1988

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto l'art. 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, che ha dettato modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi);
Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentite

le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Decreta:

Art. 1

1. La cauzione dovuta dai rivenditori di generi di monopolio, per ottenere una dotazione di valori postali senza anticipato pagamento, può essere prestata:
a) in buoni postali fruttiferi secondo le modalità di costituzione di depositi cauzionali di tale specie nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in denaro, con deposito presso il gestore provinciale dei depositi vari operante in sede di direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni, su conto infruttifero da intestare al rivenditore o all'ente o cooperativa tra rivenditori cauzionante con la indicazione del motivo della cauzione stessa.