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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 26 maggio 1988, n. 265

Modificazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1985 recante disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione delle merci.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/07/1988
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  14-7-1988

IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981, recante "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero" e successive modificazioni;

Visto

il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985, recante "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci" e successive modificazioni; Decreta:

Art. 1

L'art. 12 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Apposizione del visto bancario sui moduli valutari). - I moduli valutari, debitamente compilati, devono essere presentati, prima o dopo la loro utilizzazione in dogana, alla banca abilitata che li ha consegnati. Qust'ultima appone sui moduli il proprio visto per attestare la conformità alle disposizioni valutarie dell'operazione sottoposta al suo esame.
Il visto bancario sui moduli valutari deve essere apposto prima della loro utilizzazione in dogana quando le operazioni non siano eseguibili entro i termini di regolamento autorizzati in via generale dall'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni nonché quando i moduli si riferiscano all'esportazione di merci temporanea o definitiva senza impegno di regolamento valutario, all'introduzione di merci in deposito doganale ai sensi del successivo articolo 26, ovvero infine concernano le importazioni di oro greggio assunto in prestito ai sensi del secondo comma dell'art. 31 e le successive riesportazioni. La dogana ha facoltà di consentire nei casi di urgenza l'utilizzazione di moduli valutari senza visto bancario preventivo; tale facoltà potrà essere in particolare esercitata per evitare ritardi nell'inoltro di merci deperibili o per snellire il traffico di frontiera.
Quando i moduli valutari sono firmati da un rappresentante dell'operatore, copia della procura deve essere conservata agli atti della banca che appone il visto sui moduli. L'esibizione della procura non è richiesta quando i moduli valutari sono firmati da spedizionieri doganali o da case di spedizione e trasporto per conto degli operatori interessati, semprechè tali rappresentanti esibiscano i documenti di trasporto ovvero dichiarino di aver ricevuto comunicazione d'incarico da parte dell'operatore rappresentato".