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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 1988, n. 272

Modificazioni al decreto ministeriale 27 gennaio 1978, concernente le modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/07/1988
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-7-1988

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955;
Visto l'art. 7, sub art. 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1978, concernente la determinazione degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché le modalità delle comunicazioni;

Ravvisata

la necessità di integrare il citato decreto ministeriale 27 gennaio 1978 per la parte concernente l'allegato 3, con la previsione dell'utilizzo dei nastri magnetici per le unità tipo "IBM 3480" e di un ulteriore tracciato record; Decreta:

Art. 1

L'allegato 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1978 citato nelle premesse è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.
Note alle premesse:
Il D P.R. n. 605/1973, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, è stato modificato ed integrato dal D P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e dal D P.R. 23 dicembre 1977, n. 955. Si trascrive il testo del relativo art. 7:
"Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni di cui alla lettera f) dell'art. 6. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del D P.R. settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministero per le finanze".
Il D.M. 27 gennaio 1978 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1978) concerne la determinazione degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché le modalità delle comunicazioni.