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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 14 aprile 1988, n. 135

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/05/1988
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-5-1988

IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981, recante "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero", e successive modificazioni;

Visto

il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985, recante "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci", e successive modificazioni; Decreta:

Art. 1

L'art. 47 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 47 (Importazione ed esportazione di banconote italiane da parte di "residenti" e di "non residenti"). - L'importazione di banconote italiane al seguito di residenti e di non residenti è consentita per l'importo illimitato.
Nel caso di importazione di banconote per valori superiori a Lit. 500.000, se al seguito di residenti, e di Lit. 5.000.000, se al seguito di non residenti, ai portatori può essere richiesto di indicare l'origine e/o l'utilizzazione cui dette banconote sono destinate in Italia.
Ai fini della riesportazione i non residenti possono farsi rilasciare, all'atto dell'introduzione delle banconote stesse nel territorio della Repubblica, apposita attestazione doganale utilizzabile, a comprova di tale circostanza, entro sei mesi dal rilascio, ovvero possono dimostrare la circostanza stessa mediante altri mezzi di prova documentale. L'attestazione doganale deve essere richiesta dagli interessati non residenti quando intendono utilizzare le banconote italiane per il regolamento di operazioni autorizzate.
L'attestazione doganale (Mod. V2) deve essere resa inefficace dalle banche secondo i criteri di cui alle disposizioni di attuazione dell'art. 11 del decreto, nel caso di utilizzo delle banconote per il regolamento di operazioni autorizzate, ovvero ritirata dalle dogane nel caso di utilizzo per la riesportazione delle banconote.
L'importazione delle banconote italiane è consentita per importo illimitato con invio da corrispondenti bancari direttamente alle banche abilitate per l'accreditamento nei conti capitale di cui all'art. 76, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.
L'esportazione di banconote italiane al seguito di residenti e di non residenti è consentita fino a Lit. 500.000 a persona, in qualunque taglio, ferma restando la possibilità di riesportare banconote italiane per importi superiori, semprechè la relativa importazione risulti comprovata secondo quanto stabilito dal precedente comma terzo.
Le banche abilitate, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, possono inviare banconote italiane a banche non residenti che le abbiano:
a) acquistate contro lire di conto estero o valuta di conto valutario;
b) richieste in cambio di biglietti di taglio diverso ovvero in sostituzione di biglietti deteriorati dello stesso taglio".