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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1988, n. 130

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1981, n. 628, sulla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/05/1988
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  11-5-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 4 novembre 1981, n. 628, concernente le norme relative alla tutela della denominazione di origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;

Sulla

proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità; Decreta:

Art. 1

1. Nel presente regolamento per "legge" si intende la legge 4 novembre 1981, n. 628; per "organismo abilitato" si intendono gli uffici provinciali dell'industria, commercio ed artigianato (U P.I.C.A.) di Padova, Vicenza e Verona ovvero, in loro sostituzione qualora sia stato formalmente abilitato, il consorzio volontario, di cui i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste possono avvalersi ai sensi dell'art. 11 della legge; per "produzione tutelata" si intende il prodotto ammesso alla tutela della denominazione di origine "prosciutto veneto berico-euganeo".

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
Il testo dell'art. 11 della legge n. 628/1981 è il seguente:
"Art. 11. - Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della regione Veneto saranno definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:
1) le modalità e le fasi di preparazione del prosciutto veneto berico-euganeo;
2) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'art. 5 della presente legge;
3) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 4;
4) gli organismi per la vigilanza;
5) i sistemi di controllo della produzione del prosciutto e dell'applicazione delle marchiature, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;
6) le modalità per la costituzione di un consorzio volontario fra produttori singoli o associati e trasformatori, al quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonché l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del prosciutto veneto berico-euganeo. Tale consorzio dovrà:
a) comprendere tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori ed il 50 per cento della produzione del prosciutto veneto berico-euganeo;
b) essere retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel consorzio a parità di diritti di qualsiasi produttore del prosciutto veneto berico-euganeo;
c) garantire per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidatogli.
Il decreto di cui al precedente comma dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge".